Le  presenti disposizioni costituiscono il capitolo XVIII del vol-
ume:  "Istruzioni  di  vigilanza  per  gli enti creditizi" pubblicato
dalla Banca d'Italia.

                 VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
        Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 102 aggiornamento
OGGETTO: Le partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari.
   In attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di
recepimento delle seconda direttiva CEE di coordinamento bancario, il
Ministro    del    tesoro,    previa   deliberazione   del   Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, ha emanato i decreti
numeri  242632, 242630, 242631, 242633 del 22 giugno 1993, in materia
rispettivamente  di  assunzione  di  partecipazioni,  operativita'  a
medio-lungo termine, raccolta e grandi fidi.
   Con  le  allegate  istruzioni si da' attuazione alle deliberazioni
del  Comitato e del Ministro del tesoro in materia di partecipazioni.
Seguiranno le discipline applicative relative alle restanti materie.
   La   nuova   disciplina   delle  partecipazioni  introduce  regole
prudenziali   coerenti  con  il  principio  di  despecializzazione  e
risponde  al  criterio  di "neutralita'" della norma di vigilanza, in
base  al  quale  quest'ultima non deve a priori influenzare le scelte
dell'imprenditorebancario   in   ordine   al   modello  organizzativo
multidivisionale o di gruppo.
   Essa   consente   nuove  opportunita'  nel  campo  dell'assistenza
finanziaria   alla  clientela,  rendendo  possibile  alle  banche  la
sottoscrizione  di capitale di rischio delle imprese. Queste dovranno
essere  selezionate  sulla base dei vantaggi economici e patrimoniali
rivenienti alle banche dall'investimento.
   La  disciplina  suddivide  le  partecipazioni  acquisibili  in due
insiemi:
    partecipazioni  in banche, in societa' finanziarie e strumentali,
e in imprese di assicurazione;
    partecipazioni in imprese non finanziarie.
   I.  Per  gli  investimenti  nel  settore  bancario,  finanziario e
assicurativo  e'  previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi
in  cui  la  partecipazione  supera  soglie  qualificate.  Si  mira a
verificare  la  capacita' dell'impresa bancaria di investire in nuovi
comparti,   nonche'   a   valutare  l'impatto  dell'operazione  sulla
situazione    tecnica    e    organizzativa   e   la   compatibilita'
dell'articolazione  in gruppo con le esigenze della vigilanza su base
consolidata.
   Rispetto   alla   precedente   disciplina,   vengono   abolite  le
limitazioni  poste  all'operativita'  degli  intermediari  finanziari
partecipati.
   II.  L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non
finanziarie  e' una facolta' data alle banche che puo' arricchire, se
usata   con   le   dovute   cautele,  la  gamma  degli  strumenti  di
finanziamento all'impresa.
   La  nuova  opportunita'  e'  volta a favorire sia il rafforzamento
patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di societa'
con buone prospettive economiche e di sviluppo.
   Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione
di  partecipazioni  comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi
non  solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali
avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con
la  possibile  fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle
prospettive economiche dell'impresa affidata.
   Le  banche  devono  dotarsi  di  strutture  e di procedure interne
idonee  a  presidiare  adeguatamente i rischi insiti in tale forma di
finanza di impresa.
   Fermo restando il principio che gli investimenti in partecipazioni
e  immobili  non  possono  eccedere  l'ammontare  del  patrimonio  di
vigilanza,   le  banche  assumono  partecipazioni  nel  comparto  non
finanziario entro limiti determinati rispetto al:
    patrimonio   di   vigilanza,   con   riferimento   alla   singola
partecipazione e al complesso delle partecipazioni;
    capitale della societa' partecipata.
   Banche  di  primaria importanza, con un patrimonio non inferiore a
2.000  miliardi  di lire e con una situazione patrimoniale pienamente
soddisfacente  rispetto  al  coefficiente  di  solvibilita',  possono
essere  autorizzate,  su  richiesta,  a una maggiore operativita' nel
comparto delle partecipazioni non finanziarie.
   Le  banche  che  possiedono i requisiti sopra indicati e che hanno
inoltre  una  struttura  del  passivo  caratterizzata da una raccolta
prevalentemente  a medio e lungo termine, con preclusione di quella a
vista,   possono  essere  autorizzate,  su  richiesta,  ad  acquisire
partecipazioni  non finanziarie entro limiti massimi consentiti dalla
seconda direttiva CEE di coordinamento bancario.
   Nell'esame delle richieste, la Banca d'Italia considera l'ampiezza
dell'esperienza  maturata  dalla  Banca  nel comparto dell'assistenza
finanziaria  alle  imprese  e  i  risultati conseguiti, la situazione
tecnica, l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la
clientela.
   Le  allegate istruzioni recano particolari disposizioni in materia
di partecipazioni acquisite per recupero crediti. Esse confermano che
le  interessenze  della  specie, considerata la loro origine, debbano
essere  smobilizzate  dalla banca alla prima favorevole occasione. E'
precisato  che,  nelle  more,  tali partecipazioni impegnano i limiti
stabiliti per la detenibilita' di interessenze non finanziarie.
   Nei  confronti  di  imprese  in difficolta' non temporanea, non e'
consentita   la   conversione  di  crediti  in  partecipazioni  e  la
sottoscrizione  di  azioni;  esse  possono  essere ammesse solo se si
tratta    di   imprese   in   temporanea   difficolta'   finanziaria.
L'accertamento   della   temporaneita'   della  crisi  deve  avvenire
nell'ambito  di  una  procedura  volta  a  far  emergere  i  punti di
criticita'  e  le  possibili  soluzioni alla difficolta' dell'impresa
affidata.
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   Le  banche  che,  all'entrata in vigore della presente disciplina,
non  rispettino  i  limiti ivi stabiliti in materia di partecipazioni
presentano   alla   Banca   d'Italia  un  programma  che  preveda  il
riallineamento nel piu' breve tempo possibile.
                                                       Il Governatore