Le presenti disposizioni costituiscono il capitolo XVIII del vol- ume: "Istruzioni di vigilanza per gli enti creditizi" pubblicato dalla Banca d'Italia. VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA Circolare n. 4 del 29 marzo 1988 - 102 aggiornamento OGGETTO: Le partecipazioni delle banche e dei gruppi bancari. In attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, di recepimento delle seconda direttiva CEE di coordinamento bancario, il Ministro del tesoro, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ha emanato i decreti numeri 242632, 242630, 242631, 242633 del 22 giugno 1993, in materia rispettivamente di assunzione di partecipazioni, operativita' a medio-lungo termine, raccolta e grandi fidi. Con le allegate istruzioni si da' attuazione alle deliberazioni del Comitato e del Ministro del tesoro in materia di partecipazioni. Seguiranno le discipline applicative relative alle restanti materie. La nuova disciplina delle partecipazioni introduce regole prudenziali coerenti con il principio di despecializzazione e risponde al criterio di "neutralita'" della norma di vigilanza, in base al quale quest'ultima non deve a priori influenzare le scelte dell'imprenditorebancario in ordine al modello organizzativo multidivisionale o di gruppo. Essa consente nuove opportunita' nel campo dell'assistenza finanziaria alla clientela, rendendo possibile alle banche la sottoscrizione di capitale di rischio delle imprese. Queste dovranno essere selezionate sulla base dei vantaggi economici e patrimoniali rivenienti alle banche dall'investimento. La disciplina suddivide le partecipazioni acquisibili in due insiemi: partecipazioni in banche, in societa' finanziarie e strumentali, e in imprese di assicurazione; partecipazioni in imprese non finanziarie. I. Per gli investimenti nel settore bancario, finanziario e assicurativo e' previsto l'intervento della Banca d'Italia nei casi in cui la partecipazione supera soglie qualificate. Si mira a verificare la capacita' dell'impresa bancaria di investire in nuovi comparti, nonche' a valutare l'impatto dell'operazione sulla situazione tecnica e organizzativa e la compatibilita' dell'articolazione in gruppo con le esigenze della vigilanza su base consolidata. Rispetto alla precedente disciplina, vengono abolite le limitazioni poste all'operativita' degli intermediari finanziari partecipati. II. L'assunzione di partecipazioni nel comparto delle imprese non finanziarie e' una facolta' data alle banche che puo' arricchire, se usata con le dovute cautele, la gamma degli strumenti di finanziamento all'impresa. La nuova opportunita' e' volta a favorire sia il rafforzamento patrimoniale sia l'affermazione nei mercati regolamentati di societa' con buone prospettive economiche e di sviluppo. Rispetto alle altre forme tipiche di finanziamento, l'acquisizione di partecipazioni comporta l'assunzione di maggiori rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni in relazione alle prospettive economiche dell'impresa affidata. Le banche devono dotarsi di strutture e di procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa. Fermo restando il principio che gli investimenti in partecipazioni e immobili non possono eccedere l'ammontare del patrimonio di vigilanza, le banche assumono partecipazioni nel comparto non finanziario entro limiti determinati rispetto al: patrimonio di vigilanza, con riferimento alla singola partecipazione e al complesso delle partecipazioni; capitale della societa' partecipata. Banche di primaria importanza, con un patrimonio non inferiore a 2.000 miliardi di lire e con una situazione patrimoniale pienamente soddisfacente rispetto al coefficiente di solvibilita', possono essere autorizzate, su richiesta, a una maggiore operativita' nel comparto delle partecipazioni non finanziarie. Le banche che possiedono i requisiti sopra indicati e che hanno inoltre una struttura del passivo caratterizzata da una raccolta prevalentemente a medio e lungo termine, con preclusione di quella a vista, possono essere autorizzate, su richiesta, ad acquisire partecipazioni non finanziarie entro limiti massimi consentiti dalla seconda direttiva CEE di coordinamento bancario. Nell'esame delle richieste, la Banca d'Italia considera l'ampiezza dell'esperienza maturata dalla Banca nel comparto dell'assistenza finanziaria alle imprese e i risultati conseguiti, la situazione tecnica, l'adeguatezza della struttura organizzativa a selezionare la clientela. Le allegate istruzioni recano particolari disposizioni in materia di partecipazioni acquisite per recupero crediti. Esse confermano che le interessenze della specie, considerata la loro origine, debbano essere smobilizzate dalla banca alla prima favorevole occasione. E' precisato che, nelle more, tali partecipazioni impegnano i limiti stabiliti per la detenibilita' di interessenze non finanziarie. Nei confronti di imprese in difficolta' non temporanea, non e' consentita la conversione di crediti in partecipazioni e la sottoscrizione di azioni; esse possono essere ammesse solo se si tratta di imprese in temporanea difficolta' finanziaria. L'accertamento della temporaneita' della crisi deve avvenire nell'ambito di una procedura volta a far emergere i punti di criticita' e le possibili soluzioni alla difficolta' dell'impresa affidata. * * * Le banche che, all'entrata in vigore della presente disciplina, non rispettino i limiti ivi stabiliti in materia di partecipazioni presentano alla Banca d'Italia un programma che preveda il riallineamento nel piu' breve tempo possibile. Il Governatore