AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3,  del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
fine  di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
   Restano invariati il valore e l'efficacia degli  atti  legislativi
qui trascritti.
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n.  287".
Il  D.L.  n.  287/1993,  di  contenuto pressoche' analogo al presente
decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei  termini
costituzionali  (il  relativo  comunicato  e'  stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993).
                               Art. 1.
  1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi  dell'articolo  2,
comma  1-bis,  del  decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (a),  non  decisi
per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla
data  di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti.
Nel termine di trenta giorni a  decorrere  dalla  predetta  data,  e'
ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle
finanze,  la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria
centrale la quale decide con le modalita' di cui al comma 1- ter  del
suindicato articolo 2 (a) .
________________
             (a) Il D.L. n. 16/1993 reca: "Disposizioni in materia di
          imposte  sui  redditi,  sui  trasferimenti  di  immobili di
          civile abitazione, di termini per la definizione  agevolata
          delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione
          della  ritenuta  sugli  interessi,  premi  ed  altri frutti
          derivanti  da  depositi  e  conti  correnti   interbancari,
          nonche'  altre  disposizioni  tributarie".  Si trascrive il
          testo dei commi 1-bis e 1-ter del relativo art. 2:
             "1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni  dalla
          data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del
          presente  decreto,  i  comuni  possono  presentare  ricorsi
          presso  le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito
          territoriale   e'  compreso  il  territorio  comunale,  con
          riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai
          sensi del comma 1 del presente articolo,  in  relazione  ad
          una  o  piu'  categorie  o  classi  e all'intero territorio
          comunale  o  a  porzioni   del   medesimo,   nonche'   alla
          delimitazione  delle  zone censuarie. I ricorsi sono decisi
          in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai
          sensi dell'art. 31, primo comma, lettera  b),  del  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650,
          entro il termine di quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          ricezione del ricorso.
             1-ter.  Avverso la decisione della commissione censuaria
          provinciale e'  ammessa,  entro  trenta  giorni,  da  parte
          dell'Amministrazione  del  catasto  e  dei  servizi tecnici
          erariali ovvero da parte dei comuni,  la  presentazione  di
          ricorso  presso  la commissione censuaria centrale, che de-
          cide ai sensi dell'art. 32, primo comma,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          650,  entro  novanta  giorni  dalla  data  di ricezione del
          ricorso".
             Il D.P.R. n. 650/1972 reca: "Perfezionamento e revisione
          del sistema catastale". Si trascrive il testo dell'art. 31,
          primo comma, lettera  b),  e  dell'art.  32,  primo  comma,
          lettera a), soprarichiamati:
             "Art.   31  (Attribuzioni  delle  commissioni  censuarie
          provinciali), primo comma, lettera  b).  -  Le  commissioni
          censuarie provinciali:
               a) (omissis);
               b)  decidono in prima istanza sulle controversie sorte
          tra l'Amministrazione del catasto  e  dei  servizi  tecnici
          erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia
          di  prospetti  delle  qualita' e classi dei terreni e delle
          categorie e classi delle unita' immobiliari  urbane,  entro
          il  termine di sessanta giorni successivo a quello concesso
          alle  commissioni  censuarie  distrettuali  per  l'esame  e
          l'approvazione dei prospetti stessi".
             "Art.   32   (Attribuzioni  della  commissione  censuria
          centrale) , primo  comma,  lettera  a).  -  La  commissione
          censuaria centrale:
               a)  decide  sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione
          del  catasto  e  dei  servizi  tecnici  erariali  e   dalle
          commissioni   distrettuali   contro   le   decisioni  delle
          commissioni censuarie provinciali in  merito  ai  prospetti
          delle  qualita'  e  classi  dei  terreni,  ai  quadri delle
          categorie e classi delle unita' immobiliari  urbane  ed  ai
          rispettivi  prospetti  delle  tariffe  d'estimo  di singoli
          comuni, entro il termine di novanta giorni  dalla  data  di
          ricezione dei ricorsi stessi".