AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 287". Il D.L. n. 287/1993, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non e' stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 1993). Art. 1. 1. I ricorsi tempestivamente presentati ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 (a), non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del presente decreto si intendono accolti. Nel termine di trenta giorni a decorrere dalla predetta data, e' ammessa, da parte del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, la presentazione di ricorsi presso la commissione censuaria centrale la quale decide con le modalita' di cui al comma 1- ter del suindicato articolo 2 (a) . ________________ (a) Il D.L. n. 16/1993 reca: "Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonche' altre disposizioni tributarie". Si trascrive il testo dei commi 1-bis e 1-ter del relativo art. 2: "1-bis. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i comuni possono presentare ricorsi presso le commissioni censuarie provinciali nel cui ambito territoriale e' compreso il territorio comunale, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione ad una o piu' categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonche' alla delimitazione delle zone censuarie. I ricorsi sono decisi in prima istanza dalle commissioni censuarie provinciali ai sensi dell'art. 31, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione del ricorso. 1-ter. Avverso la decisione della commissione censuaria provinciale e' ammessa, entro trenta giorni, da parte dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ovvero da parte dei comuni, la presentazione di ricorso presso la commissione censuaria centrale, che de- cide ai sensi dell'art. 32, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, entro novanta giorni dalla data di ricezione del ricorso". Il D.P.R. n. 650/1972 reca: "Perfezionamento e revisione del sistema catastale". Si trascrive il testo dell'art. 31, primo comma, lettera b), e dell'art. 32, primo comma, lettera a), soprarichiamati: "Art. 31 (Attribuzioni delle commissioni censuarie provinciali), primo comma, lettera b). - Le commissioni censuarie provinciali: a) (omissis); b) decidono in prima istanza sulle controversie sorte tra l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e le commissioni censuarie distrettuali in materia di prospetti delle qualita' e classi dei terreni e delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane, entro il termine di sessanta giorni successivo a quello concesso alle commissioni censuarie distrettuali per l'esame e l'approvazione dei prospetti stessi". "Art. 32 (Attribuzioni della commissione censuria centrale) , primo comma, lettera a). - La commissione censuaria centrale: a) decide sui ricorsi inoltrati dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e dalle commissioni distrettuali contro le decisioni delle commissioni censuarie provinciali in merito ai prospetti delle qualita' e classi dei terreni, ai quadri delle categorie e classi delle unita' immobiliari urbane ed ai rispettivi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, entro il termine di novanta giorni dalla data di ricezione dei ricorsi stessi".