IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che demanda al Ministero della sanita' l'autorizzazione alla produzione, commercio e detenzione di coloranti per alimenti; Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta l'opportunita' di fornire indicazioni in ordine alla documentazione da presentare a corredo dell'istanza con la quale viene chiesta l'autorizzazione e alle modalita' di rilascio dell'autorizzazione stessa; Ritenuto di adottare un regime differenziato per le imprese gia' in esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge 19 febbraio 1992, n. 142, rispetto a quelle nuove; Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 17 maggio 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le imprese interessate al rilascio delle autorizzazioni alla produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti di cui all'art. 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, presentano istanza, corredata della documentazione di cui all'allegato I che fa parte integrante del presente regolamento, al Ministero della sanita' - Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. 2. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, autorizza le imprese di cui al comma 1, a seguito dell'esito favorevole del sopralluogo teso ad accertare l'idoneita' degli impianti, delle attrezzature e dei locali all'esercizio, rispettivamente, delle attivita' di produzione, commercio e detenzione delle sostanze coloranti alle quali si riferisce l'istanza. Il sopralluogo puo' essere effettuato dalle competenti unita' sanitarie locali. 3. Qualora l'esito del sopralluogo di cui al comma 2 sia sfavorevole, il Ministro della sanita' comunica all'istante le carenze riscontrate, e da' un termine di giorni sessanta per eliminarle; scaduto tale termine, ove il rinnovato sopralluogo non dia esito favorevole, l'istanza di autorizzazione e' respinta. 4. Le imprese gia' in servizio che hanno presentato istanza ai sensi dell'art. 57, comma 5, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si intendono autorizzate a svolgere l'attivita' oggetto dell'istanza fino al rilascio dell'autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l'istante e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' fino a quando non gli venga comunicato che l'istanza di autorizzazione e' stata respinta. 5. Le istanze di autorizzazione relative ad attivita' non ancora in esercizio, presentate al Ministero della sanita' anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento in conformita' a quanto previsto dall'allegato I, conservano la loro efficacia, mentre quelle difformi devono essere integrate da parte delle imprese interessate con l'invio, entro centoventi giorni dalla data citata, al Ministero della sanita' della documentazione mancante. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 giugno 1993 Il Ministro: GARAVAGLIA Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1993 Registro n. 5 Sanita', foglio n. 145
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge n. 142/1992, entrata in vigore il 6 marzo 1992, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991); per il testo del comma 4 del relativo art. 57 si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, come modificato dall'art. 12 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e' il seguente: "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 57 della legge n. 142/1992 gia' citata: "4. La produzione, il commercio e la detenzione di coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita'. 5. Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4".