IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'art. 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, che
demanda al Ministero della sanita' l'autorizzazione alla  produzione,
commercio e detenzione di coloranti per alimenti; 
  Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Ritenuta l'opportunita'  di  fornire  indicazioni  in  ordine  alla
documentazione da presentare a  corredo  dell'istanza  con  la  quale
viene  chiesta  l'autorizzazione  e  alle   modalita'   di   rilascio
dell'autorizzazione stessa; 
  Ritenuto di adottare un regime differenziato per le imprese gia' in
esercizio al momento dell'entrata in vigore della legge  19  febbraio
1992, n. 142, rispetto a quelle nuove; 
  Udito il parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza  generale
del 17 maggio 1993; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le imprese interessate al  rilascio  delle  autorizzazioni  alla
produzione, al commercio ed alla detenzione di coloranti per alimenti
di cui all'art. 57, comma 4, della legge 19 febbraio  1992,  n.  142,
presentano   istanza,   corredata   della   documentazione   di   cui
all'allegato I che fa parte integrante del presente  regolamento,  al
Ministero della sanita'  -  Direzione  generale  per  l'igiene  degli
alimenti e la nutrizione. 
  2. Il Ministro della sanita', con  proprio  decreto,  autorizza  le
imprese di cui al  comma  1,  a  seguito  dell'esito  favorevole  del
sopralluogo teso  ad  accertare  l'idoneita'  degli  impianti,  delle
attrezzature  e  dei  locali  all'esercizio,  rispettivamente,  delle
attivita'  di  produzione,  commercio  e  detenzione  delle  sostanze
coloranti alle quali si  riferisce  l'istanza.  Il  sopralluogo  puo'
essere effettuato dalle competenti unita' sanitarie locali. 
  3.  Qualora  l'esito  del  sopralluogo  di  cui  al  comma  2   sia
sfavorevole,  il  Ministro  della  sanita'  comunica  all'istante  le
carenze  riscontrate,  e  da'  un  termine  di  giorni  sessanta  per
eliminarle; scaduto tale termine, ove il  rinnovato  sopralluogo  non
dia esito favorevole, l'istanza di autorizzazione e' respinta. 
  4. Le imprese gia' in servizio  che  hanno  presentato  istanza  ai
sensi dell'art. 57, comma 5, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si
intendono autorizzate a  svolgere  l'attivita'  oggetto  dell'istanza
fino al rilascio dell'autorizzazione secondo le procedure di  cui  al
comma 2. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo  integrale
con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a
provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto,  al   completamento   della   documentazione;
l'istante e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' fino  a
quando non gli venga comunicato che l'istanza  di  autorizzazione  e'
stata respinta. 
  5. Le istanze di autorizzazione relative ad attivita' non ancora in
esercizio, presentate al Ministero della sanita'  anteriormente  alla
data di entrata in vigore del presente regolamento in  conformita'  a
quanto previsto dall'allegato I, conservano la loro efficacia, mentre
quelle difformi  devono  essere  integrate  da  parte  delle  imprese
interessate con l'invio, entro centoventi giorni dalla  data  citata,
al Ministero della sanita' della documentazione mancante. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 25 giugno 1993 
                                              Il Ministro: GARAVAGLIA 
Visto, il Guardasigilli: CONSO 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1993 
 Registro n. 5 Sanita', foglio n. 145 
 
    

          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  142/1992, entrata in vigore il 6 marzo
          1992,  reca  disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
          europee (legge comunitaria per il 1991); per il  testo  del
          comma 4 del relativo art.  57 si veda in nota all'art. 1.
             -  Il  testo dell'art. 22 della legge n. 283/1962, sulla
          disciplina igienica della produzione e della vendita  delle
          sostanze   alimentari  e  delle  bevande,  come  modificato
          dall'art. 12 della legge 26 febbraio 1963, n.  441,  e'  il
          seguente:
             "Art.  22.  - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi
          dalla  pubblicazione  della  presente  legge,  sentito   il
          Consiglio  superiore  di  sanita',  pubblichera',  con  suo
          decreto, l'elenco degli additivi chimici  consentiti  nella
          preparazione   e   per   la  conservazione  delle  sostanze
          alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le
          loro  caratteristiche  chimico-fisiche,  i   requisiti   di
          purezza,  i  metodi  di  dosaggio  negli  alimenti,  i casi
          d'impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
             Entro un anno il Ministro per  la  sanita'  pubblichera'
          l'elenco  dei  metodi  ufficiali  di analisi delle sostanze
          alimentari.
             Il Ministro per la sanita' e' autorizzato  a  provvedere
          con    successivi    decreti    ai    periodici   necessari
          aggiornamenti".
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.



    
          Nota all'art. 1: 
             - Si trascrive il testo dei commi 4  e  5  dell'art.  57
          della legge n. 142/1992 gia' citata: 
             "4. La produzione,  il  commercio  e  la  detenzione  di
          coloranti per alimenti sono soggetti ad autorizzazione  del
          Ministero della sanita'. 
             5. Chiunque produca, commercializzi e detenga  coloranti
          per alimenti e'  autorizzato  a  proseguire  nella  propria
          attivita' e deve chiedere, entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di
          cui al comma 4".