IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952,  cosi'  come modificato dall'art. 8- bis del decreto-
legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre
1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui  alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto  conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni  a   carico   del   conservatore   del   pubblico   registro
automobilistico,  per  effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della
legge 23 dicembre 1977, n.  952,  alle  disposizioni  in  materia  di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa,  quindi,  la necessita' di prevedere, nei casi di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge,
la  non  imputabilita'  del  ritardo suddetto ai soggetti destinatari
della norma stessa;
  Atteso che, il procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la
corte  di  appello  di  Milano,  con  nota  dell'11  ottobre 1993, ha
segnalato  l'irregolare  funzionamento  degli  uffici  del   pubblico
registro  automobilistico  di Milano, per assemblea sindacale indetta
nel giorno 8 ottobre 1993 e, conseguentemente,  il  mancato  rispetto
dei    termini    previsti    per   la   liquidazione,   riscossione,
contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nel giorno 8
ottobre  1993,  la  mancata  riscossione  della  imposta  erariale di
trascrizione per le formalita' che andavano eseguite entro tale  data
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi,
nello  stesso  termine,  presso  l'ufficio  provinciale  del pubblico
registro automobilistico di Milano.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 novembre 1993
                                         Il direttore generale: ROXAS