In  attesa  che venga data attuazione al decreto-legge n. 394 del 2
ottobre 1993 circa il  trasferimento  di  funzioni  alle  regioni  in
materia di spettacolo (art. 1, quinto comma) ed in considerazione del
terzo   comma  dell'art.  6  del  medesimo  decreto,  riguardante  la
continuita' di applicazione  delle  norme  organizzative  in  vigore,
viene  confermata  per il 1994 la validita' delle norme regolamentari
emanate in materia di attivita' musicali e di  danza  in  Italia  con
circolare  n.  4 del 26 gennaio 1993, cui vengono apportate, anche in
sostituzione delle norme regolamentari sul medesimo  oggetto  di  cui
alle  circolari  n. 5 del 25 febbraio 1993 e n. 6 del 12 luglio 1993,
le seguenti modifiche:
  Si premette che la dizione Ministero del turismo e dello spettacolo
e' sostituita da quella "Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Direzione generale dello spettacolo".
Art. 1:
  Il  sesto  comma e' integrato come segue: " .. L'amministrazione si
riserva, in  deroga,  la  facolta'  di  procedere  direttamente  alla
redazione  di  un  elenco  descrittivo  delle  varie  iniziative  per
sottoporle, anche separatamente, al parere della commissione".
  Il settimo comma e' integrato come segue: " .. ad  eccezione  degli
enti pubblici e delle fondazioni".
Art. 4:
  Il disposto riguardante le spese generali e gli oneri per interessi
passivi e' cosi' integrato:
  "  ..  Tali  spese  generali  dovranno  essere  documentate (almeno
attraverso l'elenco delle fatture, ricevute o  quietanze,  contenente
il numero, la data, l'importo, il beneficiario e la causale) soltanto
nei casi in cui venga superata la percentuale del 20% delle uscite".
Art. 7:
  Il  quinto comma e' cosi' integrato: " .., nonche' del prezzo medio
del biglietto".
Art. 11:
  All'ultimo comma si indica nel 1994 l'anno in cui  dovranno  essere
adottati bilanci omologhi.
Art. 13:
  Il  quarto  comma  e'  cosi'  modificato: "In ogni caso deve essere
scritturato e utilizzato per l'intero periodo di attivita' lavorativa
almeno il 70% dei ballerini impiegati.  Deroghe  eccezionali  possono
tuttavia   essere   concesse  in  presenza  di  particolari  esigenze
artistiche connesse all'attivita'  da  realizzare  e  documentate  in
apposita istanza corredata da una relazione del direttore artistico e
del coreografo".
  Il  quinto  comma  e'  cosi'  integrato  e modificato: "L'attivita'
svolta all'estero nei Paesi CEE, qualora sia a tale titolo finanziata
dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Direzione  generale
dello  spettacolo,  potra'  contribuire  al raggiungimento del numero
delle recite fissate per l'assegnazione della sovvenzione, nei limiti
del 20% delle predette recite".
  Al settimo comma la dizione: "con una stabilita' di almeno  il  70%
dell'organico"  e'  cosi'  modificata:  "ferma restando la stabilita'
dell'organico di cui al quarto comma".
Art. 14:
  Il  secondo comma e' cosi' integrato: " .., come indicato al quarto
comma dell'art. 13".
Art. 17:
  Il terzo comma e' cosi' integrato: " ..  L'intervento  dello  Stato
potra'  riguardare  -  considerate  le  altre  entrate e l'importanza
dell'attivita' di promozione - fino al 100% delle spese istituzionali
e di quelle per i  progetti  speciali  e  fino  al  75%  delle  spese
generali, compresi gli interessi passivi".
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           MACCANICO