LA GIUNTA DEL COMITATO
                    INTERMINISTERIALE DEI PREZZI
  Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347
e 23 aprile 1946, n. 363;
  Visti  i  decreti  legislativi  del Capo provvisorio dello Stato 22
aprile 1947, n. 283  e  15  settembre  1947,  n.  896,  e  successive
disposizioni;
  Visto  il  provvedimento  CIP n. 9 del 25 giugno 1992, ai sensi del
quale il processo di annullamento dei differenziali di  prezzo  delle
specialita'  medicinali  ivi  indicate nell'allegato A si articola in
quattro interventi, con cadenza  annuale,  comportanti  ciascuno  una
riduzione del 25% di detti differenziali;
  Considerato  che il secondo intervento era previsto a decorrere dal
1 luglio 1993;
  Visto il provvedimento della giunta del CIP n.  12  del  30  giugno
1993,  che  ne  ha  sospeso  l'entrata in vigore fino al 30 settembre
1993;
  Visto il provvedimento della giunta del CIP n. 13, del 30 settembre
1993, che ne ha ulteriormente sospeso l'entrata in vigore fino al  31
dicembre 1993;
  Vista  l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio
n. 861, del 3 novembre 1993, che accoglie la domanda  di  sospensione
dell'esecuzione del provvedimento CIP n. 13 del 30 settembre 1993;
  Ritenuto che dall'elenco di cui all'allegato A al provvedimento CIP
n.  9  del 25 giugno 1992 occorre escludere le specialita' medicinali
il cui differenziale di prezzo e' gia' stato compiutamente  annullato
con  il  primo  intervento,  nonche'  quelle  non  piu'  inserite nel
prontuario terapeutico;
  Visto il  decreto-legge  n.  100  dell'8  aprile  1993,  da  ultimo
reiterato  con  decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1993, che all'art.
1, punto 5, stabilisce una riduzione  dei  prezzi  delle  specialita'
medicinali, valida fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente del 2,5%
per  quelle il cui prezzo e' compreso tra L. 15.000 e L. 50.000 e del
4,5% per quelle il cui prezzo e' superiore a L. 50.000;
  Considerata l'urgenza;
                              Delibera:
  1. A decorrere dal giorno successivo a quello  della  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  e  fino  al 30 giugno 1994 i prezzi delle
specialita' medicinali di cui  all'elenco  allegato  sono  modificati
cosi'  come  riportati  nell'elenco  stesso.  Ai  prezzi  come  sopra
modificati vanno applicate le riduzioni disposte dall'art.  1,  punto
5, del decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1993.
  2.  I  produttori,  i  grossisti  ed  i farmacisti provvederanno ad
applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad  esaurimento
delle scorte e comunque non oltre il 31 dicembre 1993.
   Roma, 16 novembre 1993
                           Il Ministro dell'industria, del commercio
                         e dell'artigianato - Presidente della giunta
                                            SAVONA