LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni; Visto il provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992, ai sensi del quale il processo di annullamento dei differenziali di prezzo delle specialita' medicinali ivi indicate nell'allegato A si articola in quattro interventi, con cadenza annuale, comportanti ciascuno una riduzione del 25% di detti differenziali; Considerato che il secondo intervento era previsto a decorrere dal 1 luglio 1993; Visto il provvedimento della giunta del CIP n. 12 del 30 giugno 1993, che ne ha sospeso l'entrata in vigore fino al 30 settembre 1993; Visto il provvedimento della giunta del CIP n. 13, del 30 settembre 1993, che ne ha ulteriormente sospeso l'entrata in vigore fino al 31 dicembre 1993; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 861, del 3 novembre 1993, che accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento CIP n. 13 del 30 settembre 1993; Ritenuto che dall'elenco di cui all'allegato A al provvedimento CIP n. 9 del 25 giugno 1992 occorre escludere le specialita' medicinali il cui differenziale di prezzo e' gia' stato compiutamente annullato con il primo intervento, nonche' quelle non piu' inserite nel prontuario terapeutico; Visto il decreto-legge n. 100 dell'8 aprile 1993, da ultimo reiterato con decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1993, che all'art. 1, punto 5, stabilisce una riduzione dei prezzi delle specialita' medicinali, valida fino al 31 dicembre 1993, rispettivamente del 2,5% per quelle il cui prezzo e' compreso tra L. 15.000 e L. 50.000 e del 4,5% per quelle il cui prezzo e' superiore a L. 50.000; Considerata l'urgenza; Delibera: 1. A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e fino al 30 giugno 1994 i prezzi delle specialita' medicinali di cui all'elenco allegato sono modificati cosi' come riportati nell'elenco stesso. Ai prezzi come sopra modificati vanno applicate le riduzioni disposte dall'art. 1, punto 5, del decreto-legge n. 397 del 5 ottobre 1993. 2. I produttori, i grossisti ed i farmacisti provvederanno ad applicare i nuovi prezzi direttamente al cliente fino ad esaurimento delle scorte e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Roma, 16 novembre 1993 Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta SAVONA