IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e  di  successiva
quiescenza  dei  professori  universitari,  al  fine   di   rimuovere
incertezze interpretative circa l'applicabilita' della normativa  che
prevede la facolta' di permanere in servizio per un biennio oltre  il
limite massimo di eta'; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. La disposizione di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, si  applica  ai  professori  associati  nel
senso che il biennio di permanenza in servizio  di  cui  al  medesimo
articolo 16 del citato  decreto  legislativo  n.  503  del  1992,  e'
opzionale  rispetto  al  collocamento  fuori  ruolo  e  puo'   essere
usufruito dall'inizio dell'anno accademico successivo  al  compimento
del sessantacinquesimo anno di eta', fermo restando in ogni  caso  il
collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo  al
compimento del settantesimo anno di eta'. 
  2. La disposizione di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai  professori  universitari
ordinari ed ai professori incaricati stabilizzati divenuti  associati
a seguito di giudizio di idoneita'.