IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo e di successiva quiescenza dei professori universitari, al fine di rimuovere incertezze interpretative circa l'applicabilita' della normativa che prevede la facolta' di permanere in servizio per un biennio oltre il limite massimo di eta'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. La disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica ai professori associati nel senso che il biennio di permanenza in servizio di cui al medesimo articolo 16 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992, e' opzionale rispetto al collocamento fuori ruolo e puo' essere usufruito dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di eta', fermo restando in ogni caso il collocamento a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del settantesimo anno di eta'. 2. La disposizione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica ai professori universitari ordinari ed ai professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneita'.