IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n.
349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse  mutue  anche
aziendali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto l'art. 77 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.   1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari  e  la  gestione  del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  relazione illustrativa della gestione liquidatoria della
Cassa di soccorso delle Ferrovie del  Gargano  San  Severo  (Foggia),
dalla  quale  risulta  che  la  gestione  dell'esercizio  1979  si e'
conclusa con un avanzo di L. 144.540.220  versato  al  capo  X,  cap.
3342;
  Considerato  che  il  predetto  importo  e' pero' comprensivo di L.
10.460.474 relativo a successivi riaccertamenti della  gestione  anni
1978-77-76, che avrebbe dovuto essere ripartito tra gli agenti aventi
diritto;
  Considerato  che  per  tale  somma  non  e'  stata  avanzata alcuna
richiesta ufficiale di rimborso entro i termini prescritti  dall'art.
8  della  legge  n.  1404  del  14  dicembre  1956, e che pertanto il
relativo diritto di credito e' da considerarsi decaduto;
  Considerato che il credito e' da  ritenersi  altresi'  estinto  per
intercorsi termini di prescrizione;
  Considerato  che l'azienda ha versato all'I.N.P.S., tra l'altro, L.
78.790.382 per contributi residui dovuti alla Cassa di soccorso e che
tale importo e' stato poi riversato a questo Ispettorato generale;
  Considerato che il debito della Cassa di soccorso di L.  78.790.382
nei  confronti  di  vari  enti  ospedalieri e' stato estinto ai sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 1987, n.  382,  convertito
nella legge 29 ottobre 1987, n. 456;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  soccorso delle
Ferrovie del Gargano di San Severo (Foggia) e'  chiusa  a  tutti  gli
effetti.