LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter; Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431"; Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985"; Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio 1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale; Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio 1993, prot. n. 1798, dalla societa' Livigno Funivie S.p.a. per la realizzazione di seggiovia triposto "Blesaccia 1" su area ubicata nel comune di Livigno (Sondrio), mappale 5, foglio 37, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonche' gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita' temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Preso atto della deliberazione del consiglio comunale del comune di Livigno n. 36 del 29 aprile 1993; Preso atto del decreto della comunita' montana Alta Valtellina n. 543 del 17 settembre 1991; Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto che tale seggiovia triposto sara' realizzata in sostituzione della vecchia sciovia e in adiacenza al tracciato precedente, e comunque in un ambito gia' fortemente caratterizzato dall'attivita' sciistico- sportiva. Con il nuovo progetto si intende, all'interno del piano di inquadramento attuativo dell'area sciistica redatto dal comune, razionalizzare e intensificare l'uso degli impianti e piste gia' esistenti; Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri della proposta di piano paesistico; Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita' di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della pianificazione paesistica; Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici-sociali consistenti nel potenziamento del settore turistico che risulta trainante nella realta' economica locale; Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi economici-sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata; Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita' dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla migliore qualificazione progettuale; Tutto cio' premesso; Con voti unanimi espressi per alzata di mano; Delibera: 1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 5, foglio 37, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985; 3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54; 4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13 febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo. Milano, 2 agosto 1993 Il presidente: GHILARDOTTI Il segretario: FERMO