LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1- ter;
Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come
modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988 avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
Richiamata la delibera di giunta regionale n. 22971 del 25 maggio
1992 con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le
procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione di
giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta
rilevanza economico-sociale;
Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, presentata alla giunta regionale in data 20 gennaio
1993, prot. n. 1798, dalla societa' Livigno Funivie S.p.a. per la
realizzazione di seggiovia triposto "Blesaccia 1" su area ubicata nel
comune di Livigno (Sondrio), mappale 5, foglio 37, sottoposta a
vincolo paesaggistico in forza della legge n. 431/1985, nonche'
gravata da vincolo di immodificabilita' ed inedificabilita'
temporanea di cui all'art. 1- ter della legge 8 agosto 1985, n. 431,
in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con
deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Preso atto della deliberazione del consiglio comunale del comune di
Livigno n. 36 del 29 aprile 1993;
Preso atto del decreto della comunita' montana Alta Valtellina n.
543 del 17 settembre 1991;
Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono
esigenze assolute di immodificabilita', tali da giustificare la
permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1- ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431: cio' in considerazione del fatto
che tale seggiovia triposto sara' realizzata in sostituzione della
vecchia sciovia e in adiacenza al tracciato precedente, e comunque in
un ambito gia' fortemente caratterizzato dall'attivita' sciistico-
sportiva. Con il nuovo progetto si intende, all'interno del piano di
inquadramento attuativo dell'area sciistica redatto dal comune,
razionalizzare e intensificare l'uso degli impianti e piste gia'
esistenti;
Atteso che si e' proceduto, relativamente all'area interessata
dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in
contrasto con tutti quegli elementi di carattere ambientale, propri
della proposta di piano paesistico;
Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo
generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano
soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalita'
di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo
primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e, in particolare, della
pianificazione paesistica;
Riconosciuto, in base alle attestazioni e alla documentazione
prodotta, la particolare rilevanza economico-sociale dell'opera in
argomento, diretta al soddisfacimento di interessi economici-sociali
consistenti nel potenziamento del settore turistico che risulta
trainante nella realta' economica locale;
Riconosciuta l'inderogabile necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di
soddisfare i suddetti interessi economici-sociali ad essa sottesi, i
quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale
non puo' esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assoggettata;
Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area
interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2,
individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n.
IV/3859 del 10 dicembre 1985;
Dato atto che, con successivo provvedimento ex art. 7 della legge
29 giugno 1939, n. 1497, si procedera' a valutare la compatibilita'
dell'opera in ordine alla piu' puntuale localizzazione e alla
migliore qualificazione progettuale;
Tutto cio' premesso;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Livigno (Sondrio), mappale 5, foglio 37,
dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al
punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2,
individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del
regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della
regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della
legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla
legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;
4) di dare atto che ai sensi del decreto-legge n. 40 del 13
febbraio 1993 la presente deliberazione non e' soggetta a controllo.
Milano, 2 agosto 1993
Il presidente: GHILARDOTTI
Il segretario: FERMO