AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Possesso ingiustificato di valori
 1.  Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
1992, n. 356 (a), e' cosi' modificato:
    a)  le  parole:  "coloro  nei cui confronti sono svolte indagini"
sono sostituite dalle  seguenti:  "coloro  nei  cui  confronti  pende
procedimento penale";
    b)   le   parole:  "ovvero  nei  cui  confronti  si  procede  per
l'applicazione  di  una  misura  di   prevenzione   personale"   sono
sostituite  dalle  seguenti: "ovvero nei cui confronti e' in corso di
applicazione o comunque si procede per l'applicazione di  una  misura
di prevenzione personale";
    c)  le  parole:  "sono  puniti con la reclusione da due a quattro
anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la  reclusione
da due a cinque anni".
          _______
             (a)  Il  D.L.  n.  306/1992  reca: "Modifiche urgenti al
          nuovo  codice  di  procedura  penale  e  provvedimenti   di
          contrasto alla criminalita' mafiosa". Si trascrive il testo
          del relativo art. 12-quinquies, come sopra modificato:
             "Art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento e possesso
          ingiustificato   di  valori).  -  1.  Salvo  che  il  fatto
          costituisca  piu'   grave   reato,   chiunque   attribuisce
          fittiziamente  ad  altri la titolarita' o disponibilita' di
          denaro, beni  o  altre  utilita'  al  fine  di  eludere  le
          disposizioni  di  legge in materia di misure di prevenzione
          patrimoniali o di  contrabbando,  ovvero  di  agevolare  la
          commissione  di  uno  dei delitti di cui agli articoli 648,
          648-  bis  e  648-  ter del codice penale, e' punito con la
          reclusione da due a sei anni.
             2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli  articoli
          648,  648- bis e 648- ter del codice penale, coloro nei cui
          confronti pende procedimento penale  per  uno  dei  delitti
          previsti  dai predetti articoli o dei delitti in materia di
          contrabbando, o  per  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dall'articolo  416-  bis  del  codice
          penale  ovvero  al  fine  di  agevolare  l'attivita'  delle
          associazioni  previste dallo stesso articolo, nonche' per i
          delitti di cui agli articoli 416- bis, 629, 630, 644 e 644-
          bis del codice penale e agli articoli 73  e  74  del  testo
          unico   delle   leggi   in   materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre  1990, n. 309, ovvero nei cui confronti e' in corso
          di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di
          una misura di prevenzione personale,  i  quali,  anche  per
          interposta  persona  fisica  o  giuridica, risultano essere
          titolari o avere la disponibilita' a  qualsiasi  titolo  di
          denaro,  beni  o altre utilita' di valore sproporzionato al
          proprio reddito,  dichiarato  ai  fini  delle  imposte  sul
          reddito,  o  alla  propria attivita' economica, e dei quali
          non possano giustificare  la  legittima  provenienza,  sono
          puniti  con la reclusione da due a cinque anni e il denaro,
          beni o altre utilita' sono confiscati".
             Gli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648,  648-
          bis    e   648-   ter   del   codice   penale   riguardano,
          rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto
          di estorsione; il delitto di sequestro di persona  a  scopo
          di  estorsione;  il  delitto  di usura; il delitto di usura
          impropria; la ricettazione; il  riciclaggio;  l'impiego  di
          denaro, beni o utilita' di provenienza illecita.
             Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti,
          approvato  con  D.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309, riguardano,
          rispettivamente, la produzione e il  traffico  illecito  di
          sostanze    stupefacenti   o   psicotrope;   l'associazione
          finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
          psicotrope.