AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Possesso ingiustificato di valori 1. Il comma 2 dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (a), e' cosi' modificato: a) le parole: "coloro nei cui confronti sono svolte indagini" sono sostituite dalle seguenti: "coloro nei cui confronti pende procedimento penale"; b) le parole: "ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nei cui confronti e' in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale"; c) le parole: "sono puniti con la reclusione da due a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "sono puniti con la reclusione da due a cinque anni". _______ (a) Il D.L. n. 306/1992 reca: "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa". Si trascrive il testo del relativo art. 12-quinquies, come sopra modificato: "Art. 12-quinquies (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648- bis e 648- ter del codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648- bis e 648- ter del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416- bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416- bis, 629, 630, 644 e 644- bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti e' in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati". Gli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, 648- bis e 648- ter del codice penale riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita. Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.