In seguito ad errore tipografico, la pagina 702 del sopra indicato
supplemento  ordinario e' risultata illeggibile. Pertanto la medesima
e' qui di seguito riprodotta in modo corretto:
"Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che
le disposizioni della  presente  Convenzione  possono  prevedere  una
cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni
delle suddette convenzioni.
Le  disposizioni  contrarie  a  quelle convenute tra gli Stati membri
delle Comunita' europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie  dalle
Parti   contraenti   sono   sottoposte  a  ratifica,  approvazione  o
accettazione. La disposizione  dell'articolo  141,  paragrafo  3,  e'
applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore
prima  dell'entrata  in  vigore  di  dette  convenzioni tra gli Stati
membri delle Comunita' europee.   In  fede  di  che  i  sottoscritti,
debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in
calce alla presente Convenzione.
Fatto  a  Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle
lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi  facenti  egualmente
fede,  in  un  esemplare originale che sara' depositato negli archivi
del  Governo  del  Granducato  di  Lussemburgo,  che  provvedera'   a
rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
                              - 702 -".