In seguito ad errore tipografico, la pagina 702 del sopra indicato supplemento ordinario e' risultata illeggibile. Pertanto la medesima e' qui di seguito riprodotta in modo corretto: "Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette convenzioni. Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle Comunita' europee sono in ogni caso oggetto di adattamento. 2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, e' applicabile, fermo restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunita' europee. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione. Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un esemplare originale che sara' depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, che provvedera' a rimetterne copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti. Per il Governo del Regno del Belgio Per il Governo della Repubblica federale di Germania Per il Governo della Repubblica francese Per il Governo del Granducato di Lussemburgo Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi - 702 -".