IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n.
349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse  mutue  anche
aziendali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto l'art. 77 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.   1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  relazione illustrativa della gestione liquidatoria della
Cassa di soccorso della  Societa'  autotrasporti  Busti  di  Bergamo,
dalla  quale  si  evince,  tra  l'altro,  che  il  disavanzo relativo
all'esercizio 1979, che doveva essere ripianato dall'I.G.E.D. tramite
il conto di tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978,  e'
stato  invece  ripianato dagli iscritti alla Cassa di soccorso stessa
con propri fondi;
  Considerato che per detto ripiano  non  e'  stata  avanzata  alcuna
richiesta di rimborso entro il termine di decadenza di cui all'art. 8
della  legge  4  dicembre 1956, n. 1404, e che, comunque, il relativo
diritto di credito e' da ritenersi estinto per decorso del termine di
prescrizione;
  Considerato che la movimentazione del conto, acceso presso la Banca
nazionale del lavoro ed intestato alla Cassa di soccorso, ha prodotto
delle risultanze attive ammontanti a L. 921.325;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  soccorso  della
Societa'  autotrasporti  Busti  di  Bergamo  e'  chiusa  a  tutti gli
effetti.