IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  29  aprile  1977,
che  individuava  le  casse  di  soccorso per il personale dipendente
delle aziende autoferrotramviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto  il  terzo  comma  dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n.
349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse  mutue  anche
aziendali;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio  1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto l'art. 77 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.   1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,   con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato generale per gli affari  e  la  gestione  del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista  la  relazione  illustrativa  della  liquidazione della Cassa
soccorso fra il personale della ferrovia Suzzara-Ferrara;
  Considerato che la suddetta Cassa  di  soccorso  ha  provveduto  al
versamento  della  somma  di  L.  101.911.575, relativa all'esercizio
1979, al bilancio dello Stato - capo X, cap. 3342;
  Considerato che le residue disponibilita' finanziarie al 30  giugno
1981,  per  un  totale  di  L.  4.684.263,  sono  state  versate  dal
commissario liquidatore sul conto corrente infruttifero di  tesoreria
previsto dall'art. 77 della legge
n. 833/1978;
  Considerato che il debito di L. 6.832.893 verso ospedali vari e' da
ritenersi estinto ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 19
settembre 1987, n. 382;
  Accertato  che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la gestione liquidatoria dell'ente
medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  soccorso  fra  il
personale della  ferrovia  Suzzara-Ferrara  e'  chiusa  a  tutti  gli
effetti.