IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di  imposte  sui  redditi  per  l'adeguamento
delle  detrazioni  di  imposta  e  dei  limiti  di  reddito  di   cui
all'articolo 13, comma 2, del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, a valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche per l'anno 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 19 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro  e  del
bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per l'anno 1993 l'ulteriore detrazione di cui  all'articolo  13,
comma 2, del testo unico delle imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
compete nelle seguenti misure: 
    a) L. 267.000 se il reddito di lavoro dipendente  non  supera  L.
13.900.000; 
    b) L. 228.000 se il reddito di lavoro dipendente e'  superiore  a
L. 13.900.000 ma non a L. 14.000.000; 
    c) L. 150.000 se il reddito di lavoro dipendente e'  superiore  a
L. 14.000.000 ma non a L. 14.100.000; 
    d) L. 70.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L.
14.100.000 ma non a L. 60.000.000; 
    e) L. 50.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L.
60.000.000 ma non a L. 60.060.000; 
    f) L. 20.000 se il reddito di lavoro dipendente e' superiore a L.
60.060.000 ma non a L. 60.120.000. 
  2. Per l'anno 1993  non  si  applica  la  disposizione  dell'ultimo
periodo del comma 2 dell'articolo 13 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. 
  3. Ai fini dell'applicazione delle ritenute alla fonte di cui  agli
articoli 23 e 29 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, le disposizioni dei commi 1 e 2 si  applicano
in sede di conguaglio di fine anno 1993 o, se precedente,  alla  data
di cessazione del rapporto di lavoro. 
  4. Le disposizioni del presente articolo non spiegano efficacia per
l'adeguamento, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
per l'anno 1994, delle detrazioni di imposta da effettuarsi ai  sensi
dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.