IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2
marzo 1989, n. 65, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile  1989,  n.  115, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e'
autorizzato ad effettuare  operazioni  di  indebitamento  nel  limite
annualmente  risultante  nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di   competenza,   anche   attraverso   l'emissione    di    prestiti
internazionali;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto  l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500 (legge
finanziaria 1993) concernente  il  livello  massimo  del  ricorso  al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759,  recante  modifiche
al  regime  delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n.  372,  convertito,  con
modificazioni,  con  legge  5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra
l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi  di
capitale;
  Visto   l'art.   9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto il regolamento CEE n. 1969/88 del  Consiglio  del  24  giugno
1988;
  Vista  la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993
(decisione 93/67/CEE), nonche' la successiva  delibera  dello  stesso
Consiglio in data 13 settembre 1993;
  Attesa  l'opportunita'  di procedere all'acquisizione della seconda
tranche del  prestito  accordato  dalla  CEE  per  complessivi  8.000
milioni di ECU o del controvalore in altre divise;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  101252  del  15 ottobre 1993,
concernente la quota in ECU relativa  alla  seconda  tranche  del  su
citato prestito;
  Attesa  la  opportunita'  di  procedere, relativamente alla seconda
tranche del prestito comunitario, alla acquisizione  della  quota  in
marchi tedeschi;
  Tenuto  conto  che il prestito comunitario da contrarre concorre al
raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della
citata legge n. 501;
  Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  il  Tesoro  dello  Stato  e'
autorizzato a contrarre con la CEE, a valere  sulla  seconda  tranche
del  prestito  comunitario,  la quota in marchi tedeschi pari a 1.000
milioni di DM.