IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 115, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500 (legge finanziaria 1993) concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto il regolamento CEE n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno 1988; Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio 1993 (decisione 93/67/CEE), nonche' la successiva delibera dello stesso Consiglio in data 13 settembre 1993; Attesa l'opportunita' di procedere all'acquisizione della seconda tranche del prestito accordato dalla CEE per complessivi 8.000 milioni di ECU o del controvalore in altre divise; Visto il decreto ministeriale n. 101252 del 15 ottobre 1993, concernente la quota in ECU relativa alla seconda tranche del su citato prestito; Attesa la opportunita' di procedere, relativamente alla seconda tranche del prestito comunitario, alla acquisizione della quota in marchi tedeschi; Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501; Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, il Tesoro dello Stato e' autorizzato a contrarre con la CEE, a valere sulla seconda tranche del prestito comunitario, la quota in marchi tedeschi pari a 1.000 milioni di DM.