IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 11 della legge  2
marzo  1989,  n.  65,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1989, n. 115, in virtu' del quale il Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato  ad  effettuare  operazioni  di  indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di    competenza,    anche   attraverso   l'emissione   di   prestiti
internazionali;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993;
  Visto l'art.  1  della  legge  23  dicembre  1992,  n.  500  (legge
finanziaria  1993)  concernente  il  livello  massimo  del ricorso al
mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n.
468;
  Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556,  convertito,  con
modificazioni,  in  legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche
al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito  degli  interessi
ed altri proventi di obbligazioni;
  Visto  il  decreto-legge  9 settembre 1992, n. 372, convertito, con
modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n.  429,  concernente,  tra
l'altro  modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di
capitale;
  Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   149,
convertito, con modificazioni, con legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 1969/88 del Consiglio del 24 giugno
1988;
  Vista la delibera del su citato Consiglio, in data 18 gennaio  1993
(decisione  93/67/CEE),  nonche'  la successiva delibera dello stesso
Consiglio in data 13 settembre 1993;
  Attesa l'opportunita' di procedere all'acquisizione  della  seconda
tranche  del  prestito  accordato  dalla  CEE  per  complessivi 8.000
milioni di ECU o del controvalore in altre divise;
  Visti i decreti ministeriali n. 101252 del 15 ottobre  1993,  e  n.
101269  del 19 ottobre 1993, concernenti, rispettivamente le quote in
ECU ed in marchi tedeschi relative alla seconda tranche del su citato
prestito;
  Attesa l'opportunita'  di  procedere,  relativamente  alla  seconda
tranche  del prestito comunitario, alla acquisizione di una ulteriore
quota in ECU al fine di completare il tiraggio della medesima;
  Tenuto conto che il prestito comunitario da contrarre  concorre  al
raggiungimento  del  limite  massimo  di  cui all'art. 1 della citata
legge n. 500;
  Visto il decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e  successive  modificazioni,  il  Tesoro  dello  Stato  e'
autorizzato a contrarre con la CEE, a valere  sulla  seconda  tranche
del prestito comunitario, la quota in ECU pari a 475 milioni di ECU.