IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la convenzione stipulata in data 1 agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni p.a., per la concessione dei servizi di telecomunicazioni nazionali ad uso pubblico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523; Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58; Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, relativo alla determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1991; Tenuto conto che lo sviluppo tecnologico e l'opportunita' di offrire nuovi servizi e prestazioni comportano l'esigenza di integrare il predetto decreto ministeriale 27 dicembre 1990; Ravvisata l'esigenza di determinare le tariffe, i contributi ed i canoni per quanto concerne le nuove prestazioni disponibili attraverso circuiti diretti numerici nazionali (CDN), quali l'affitto a privati in uso esclusivo a carattere parziale di circuiti diretti numerici nazionali per collegamenti in ambito interurbano per le velocita' comprese tra 64 Kbit/s e 2.048 Kbit/s ed altre prestazioni inerenti collegamenti multipunto e puntomultipunto via terrestre; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1990 citato nelle premesse e' sostituito dal seguente: "5. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti di cui al comma 4 puo' essere effettuato ad ora fissa per un periodo di almeno venti giorni al mese, con un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno e sempre alla stessa ora della giornata, ovvero in modo occasionale e sempre per un minimo di trenta minuti di utilizzo al giorno, secondo le indicazioni di cui alla tabella 2.".