IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Vista  la  convenzione  stipulata  in  data  1  agosto  1984 tra il
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP  -  Societa'
italiana   per  l'esercizio  delle  telecomunicazioni  p.a.,  per  la
concessione  dei  servizi  di  telecomunicazioni  nazionali  ad   uso
pubblico,  approvata  con  decreto del Presidente della Repubblica 13
agosto 1984, n. 523;
  Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58;
  Visto il decreto  ministeriale  27  dicembre  1990,  relativo  alla
determinazione dei contributi e dei canoni per l'affitto a privati in
uso  esclusivo di circuiti diretti numerici nazionali, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12  del  15  gennaio
1991;
  Tenuto  conto  che  lo  sviluppo  tecnologico  e  l'opportunita' di
offrire  nuovi  servizi  e  prestazioni  comportano   l'esigenza   di
integrare il predetto decreto ministeriale 27 dicembre 1990;
  Ravvisata  l'esigenza  di determinare le tariffe, i contributi ed i
canoni  per  quanto  concerne  le   nuove   prestazioni   disponibili
attraverso circuiti diretti numerici nazionali (CDN), quali l'affitto
a  privati  in uso esclusivo a carattere parziale di circuiti diretti
numerici nazionali per collegamenti  in  ambito  interurbano  per  le
velocita'  comprese tra 64 Kbit/s e 2.048 Kbit/s ed altre prestazioni
inerenti collegamenti multipunto e puntomultipunto via terrestre;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comma 5 dell'art. 2 del decreto ministeriale 27 dicembre 1990
citato nelle premesse e' sostituito dal seguente:
  "5.  L'affitto  a  privati  in  uso esclusivo di circuiti di cui al
comma 4 puo' essere effettuato ad ora fissa per un periodo di  almeno
venti  giorni  al mese, con un minimo di trenta minuti di utilizzo al
giorno e sempre alla  stessa  ora  della  giornata,  ovvero  in  modo
occasionale  e  sempre  per un minimo di trenta minuti di utilizzo al
giorno, secondo le indicazioni di cui alla tabella 2.".