IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 38, lettera c), della legge 30 marzo 1981, n. 119,
recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato
(legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu'
del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare
operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel
quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche
attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency
unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art.
2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto
1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma
della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e'
annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli
pubblici, al netto di quelli da rimborsare;
Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993, a
norma della citata legge n. 468 del 1978;
Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante
modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui
all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4
novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire
141.177 miliardi;
Tenuto conto altresi' che l'emissione disposta con il presente
decreto non concorre per intero al raggiungimento del limite massimo
di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501;
Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a
copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione
di buoni del Tesoro denominati in ECU;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera c), della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta
un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino
all'importo massimo di nominali 600 milioni di ECU, al tasso
d'interesse del 7,75% lordo, al valore di 100 ECU per ogni 100 di
capitale nominale.
Il prestito ha inizio il 16 novembre 1993 e scade il 16 novembre
1994.
I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta competitiva
riferita al prezzo, senza indicazione di prezzo base e con meccanismo
di esclusione delle domande presentate a prezzi "anomali".