IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4
novembre  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  141.177
miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che  l'emissione di una quarta tranche dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
al raggiungimento del limite massimo di  cui  all'art.  3,  comma  8,
della  legge  23  dicembre  1992,  n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993, n. 237;
  Visto che il 17 novembre 1993 verranno  in  scadenza  i  buoni  del
Tesoro  poliennali  12,50% emessi con decreto ministeriale 9 novembre
1988 (Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1988);
  Visti i propri decreti 22 settembre  1993,  7  ottobre  1993  e  22
ottobre   1993,   con  i  quali  e'  stata  disposta  rispettivamente
l'emissione della prima, della seconda  e  della  terza  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una quarta  tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in
contanti  e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni
del Tesoro poliennali 12,50% nominativi;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993,
n. 359;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, per un  importo  di  lire  1.500
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura  di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di  L.  5.491.700.000,  da  destinare  al rinnovo del
B.T.P. 12,50% di scadenza 17 novembre 1993, nominativi.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto ministeriale 22 settembre 1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%,  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate,  il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno
di durata del prestito.
  I possessori  di  soli  buoni  del  Tesoro  poliennali  12,50%,  di
scadenza 17 novembre 1993, nominativi, qualora non intendano ottenere
il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi
titoli, al prezzo che risultera' per gli emittenti buoni al portatore
in   applicazione  degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza  degli
interessi dal 1 ottobre 1993.