IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526; Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4 novembre 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 141.177 miliardi; Tenuto altresi' conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno 1993; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237; Visto che il 17 novembre 1993 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 9 novembre 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 1988); Visti i propri decreti 22 settembre 1993, 7 ottobre 1993 e 22 ottobre 1993, con i quali e' stata disposta rispettivamente l'emissione della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 ottobre 1993/2003, per un importo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. L'importo indicato nel comma primo del presente articolo e' incrementabile di L. 5.491.700.000, da destinare al rinnovo del B.T.P. 12,50% di scadenza 17 novembre 1993, nominativi. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 22 settembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno di durata del prestito. I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 17 novembre 1993, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facolta' di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1 ottobre 1993.