IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  78  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  che
istituisce,   tra   l'altro,  i  centri  di  assistenza  fiscale  dei
lavoratori dipendenti e pensionati  con  facolta'  di  svolgere,  per
conto   degli   utenti,  le  attivita'  sostitutive  dell'obbligo  di
presentazione della dichiarazione dei redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  1992,
n.  395,  che reca il regolamento concernente l'assistenza fiscale ai
lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta e
dei centri autorizzati di assistenza fiscale, in attuazione dell'art.
78, comma 18, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  Visto, in particolare, il comma 22  del  precitato  art.  78  della
legge  n.  413  del  1991  in  base  al quale ai centri di assistenza
fiscale dei lavoratori dipendenti e pensionati spetta un  compenso  a
carico  del  bilancio  dello  Stato  nella  misura di lire 20.000 per
ciascuna dichiarazione predisposta dai centri medesimi;
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  16  aprile  1993,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92
del 21 aprile 1993, recante  termini  e  modalita'  per  la  consegna
all'Amministrazione  finanziaria  da  parte dei centri autorizzati di
assistenza  fiscale  per  lavoratori  dipendenti  e  pensionati   dei
supporti magnetici relativi alle dichiarazioni dei redditi mod. 730 e
delle buste contenenti il mod. 730-1 e la dichiarazione dei terreni e
fabbricati;
  Visto l'art. 62, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
in base al quale i compensi di cui all'art. 78, comma 22, della legge
n.  413  del  1991  competono  ai  CAAF  solo nel caso in cui abbiano
direttamente  effettuato  la  raccolta  delle   dichiarazioni   degli
interessati  e compiuto le operazioni di cui al comma 21 del predetto
art. 78;
  Visto l'art. 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
che stabilisce che, fino all'entrata in  vigore  del  conto  fiscale,
istituito dall'art. 78, comma 27, della citata legge n. 413 del 1991,
i  compensi  di cui al comma 22 dello stesso articolo vengono erogati
direttamente dall'Amministrazione finanziaria  secondo  le  modalita'
stabilite  con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro del tesoro;
  Tenuto  conto  che  e'  necessario  determinare  le  modalita'   di
corresponsione  dei  compensi  previsti  dalle citate disposizioni di
legge;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I compensi previsti dal comma 22 dell'art.  78  della  legge  30
dicembre  1991, n. 413, spettanti ai centri autorizzati di assistenza
fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati nella misura  unitaria
di  L.  20.000 per ciascuna dichiarazione direttamente raccolta e per
le quali siano state svolte le operazioni di cui al  comma  21  dello
stesso   articolo,  sono  corrisposti  secondo  le  disposizioni  dei
successivi articoli 2 e 3.
  2.  I  compensi,  maggiorati  della  relativa  imposta  sul  valore
aggiunto, sono erogati a presentazione di  documentata  fattura;  non
possono  essere  corrisposti anteriormente all'elaborazione, da parte
dell'Amministrazione finanziaria, dei supporti  magnetici  contenenti
le dichiarazioni dei redditi degli utenti assistiti.
  3.  Sulla base dei riscontri effettuati dal Ministero delle finanze
sui dati contenuti nelle bolle di consegna dei supporti magnetici  di
cui  al  decreto  del Ministro delle finanze 16 aprile 1993 citato in
premessa e negli elenchi riassuntivi di cui all'art. 62, comma 3, del
decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  e'  tuttavia   consentita
l'erogazione  in  via  provvisoria,  a  favore  di  ciascun centro di
assistenza, di una parte del compenso spettante, pari al 70 per cento
del compenso stesso.