Agli stabilimenti di  macellazione
                                  muniti di bollo CEE
                                  Alle   associazioni   di  categoria
                                  interessate
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi nel mercato agricolo
  Con  lettera  circolare  n.  1, prot. M/306 del 17 febbraio 1992 e'
stato notificato  a  codesti  Opifici  l'obbligo  di  attenersi  alle
disposizioni  contenute  nel regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio
del 7 maggio 1990 relativamente all'argomento in oggetto, fornendo le
prescrizioni da seguire nella classificazione delle carcasse bovine.
  In ordine a tale operazione rimangono valide le indicazioni fornite
con la menzionata circolare n. 1 del 17 febbraio 1992.
  Peraltro  e'  necessario   fornire   ulteriori   indicazioni   agli
stabilimenti  in indirizzo, che intendano avvalersi della facolta' di
classificare tramite etichettatura in luogo della marcatura  mediante
stampigliatura  con inchiostro indelebile e atossico della superficie
esterna della carcassa.
  L'autorizzazione a classificare tramite etichettatura  puo'  essere
concessa  previo  apposita richiesta da far pervenire allo scrivente,
presso l'Ufficio carni della gestione tutela - Via XX Settembre n. 20
- 00187 Roma.
  In tal caso gli  stabilimenti  autorizzati  devono  attenersi  alle
disposizioni seguenti:
   -  le  etichette  devono  risultare numerate progressivamente e le
loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 x 10;
   - oltre ai  dati  riguardanti  la  classificazione,  le  etichette
devono   indicare  il  numero  d'identificazione  o  di  macellazione
dell'animale, la data di macellazione e il peso della carcassa;
   - le indicazioni di  cui  al  precedente  trattino  devono  essere
perfettamente   leggibili   ed   esenti  da  qualsiasi  correzione  o
cancellatura;
   - le etichette non devono poter essere manomesse, devono resistere
alle lacerazioni  e  devono  aderire  su  ogni  quarto  (anteriore  e
posteriore),  sulle  parti definite dal regolamento n. 344/91 e dalla
circolare n. 1 del 17 febbraio 1992.
  Riguardo,   poi,   alle   comunicazioni   del    risultato    della
classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere
alle  operazioni  di  macellazione,  conformemente  a quanto disposto
dall'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n.  1186/90,  le  classi  di
conformazione e d'ingrasso, nonche' le categorie, devono essere indi-
cate  sulle  fatture  destinate  al  fornitore  dell'animale  o su un
documento  accluso  alla  fattura,  da   indirizzare   al   fornitore
dell'animale.
  Si  richiama,  inoltre, all'attenzione degli organismi in indirizzo
l'obbligo di comunicare  allo  scrivente  eventuali  inadempienze  da
parte  degli opifici dai quali provengono carcasse non classificate e
oggetto di transazioni
commerciali in ambito locale o intracomunitario.
  Si invitano pertanto gli stabilimenti in indirizzo a voler adottare
con sollecitudine tutte le misure necessarie per  l'osservanza  delle
prescrizioni sopra indicate.
  Per   ogni  chiarimento  in  merito  al  contenuto  della  presente
circolare l'Ufficio X - Carni della  gestione  tutela  economica  dei
prodotti  agricoli  di  questo  Ministero  resta a disposizione degli
interessati.
                                                   Il Ministro: DIANA