Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CEE Alle associazioni di categoria interessate All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo Con lettera circolare n. 1, prot. M/306 del 17 febbraio 1992 e' stato notificato a codesti Opifici l'obbligo di attenersi alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 relativamente all'argomento in oggetto, fornendo le prescrizioni da seguire nella classificazione delle carcasse bovine. In ordine a tale operazione rimangono valide le indicazioni fornite con la menzionata circolare n. 1 del 17 febbraio 1992. Peraltro e' necessario fornire ulteriori indicazioni agli stabilimenti in indirizzo, che intendano avvalersi della facolta' di classificare tramite etichettatura in luogo della marcatura mediante stampigliatura con inchiostro indelebile e atossico della superficie esterna della carcassa. L'autorizzazione a classificare tramite etichettatura puo' essere concessa previo apposita richiesta da far pervenire allo scrivente, presso l'Ufficio carni della gestione tutela - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma. In tal caso gli stabilimenti autorizzati devono attenersi alle disposizioni seguenti: - le etichette devono risultare numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 x 10; - oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette devono indicare il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione e il peso della carcassa; - le indicazioni di cui al precedente trattino devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura; - le etichette non devono poter essere manomesse, devono resistere alle lacerazioni e devono aderire su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti definite dal regolamento n. 344/91 e dalla circolare n. 1 del 17 febbraio 1992. Riguardo, poi, alle comunicazioni del risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alle operazioni di macellazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 1186/90, le classi di conformazione e d'ingrasso, nonche' le categorie, devono essere indi- cate sulle fatture destinate al fornitore dell'animale o su un documento accluso alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale. Si richiama, inoltre, all'attenzione degli organismi in indirizzo l'obbligo di comunicare allo scrivente eventuali inadempienze da parte degli opifici dai quali provengono carcasse non classificate e oggetto di transazioni commerciali in ambito locale o intracomunitario. Si invitano pertanto gli stabilimenti in indirizzo a voler adottare con sollecitudine tutte le misure necessarie per l'osservanza delle prescrizioni sopra indicate. Per ogni chiarimento in merito al contenuto della presente circolare l'Ufficio X - Carni della gestione tutela economica dei prodotti agricoli di questo Ministero resta a disposizione degli interessati. Il Ministro: DIANA