IL MINISTRO DELLA SANITA'
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della
direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni  di
preparazione,  immissione  sul  mercato  ed utilizzazione dei mangimi
medicati nella Comunita', in particolare l'art. 4, comma 7;
  Vista la legge 15 febbraio 1963, n.  281,  e  successive  modifiche
relative  alla  disciplina  della  preparazione  e  del commercio dei
mangimi;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  119,  attuazione
delle  direttive  n.  81/851/CEE,  n.  81/852/CEE,  n. 87/20/CEE e n.
90/676/CEE  relative   ai   medicinali   veterinari,   e   successive
modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, attuazione della
direttiva n.  90/44/CEE  che  modifica  la  direttiva  n.  79/373/CEE
relativa   alla   commercializzazione  degli  alimenti  composti  per
animali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparazione  per
conto  terzi  o,  comunque  per  la  distribuzione  per il consumo di
mangimi  medicati  o  mangimi  medicati  e  prodotti  intermedi  deve
chiedere  l'autorizzazione al Ministro della sanita' che la rilascia,
a tempo indeterminato, di concerto con  il  Ministro  dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato previo accertamento da parte della
commissione provinciale prevista dall'art. 6 della legge 15  febbraio
1963,   n.  281,  e  successive  modifiche,  con  il  rispetto  delle
competenze di cui all'art. 4, comma  1,  del  decreto  legislativo  3
marzo 1993, n. 90.
  2.  La domanda deve essere compilata secondo le modalita' riportate
nell'allegato 1 al presente decreto e deve essere completata di tutti
i documenti elencati nell'allegato stesso.
  3. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli  allegati,
in   fotocopia,   e'   inviata,  nella  stessa  data,  al  competente
assessorato regionale  alla  sanita',  servizi  veterinari.  Entro  i
successivi  centocinquanta  giorni  la commissione provinciale di cui
all'art. 1 del presente decreto invia  alla  Direzione  generale  dei
servizi  veterinari  del  Ministero  della  Sanita'  il  verbale  del
sopralluogo, che, notificato in copia alla ditta interessata  a  cura
della regione, da' titolo alla ditta stessa ad iniziare la produzione
di  mangimi  medicati  e di prodotti intermedi, purche' il parere sia
favorevole, in attesa dell'emanazione del  decreto  autorizzativo  da
parte  del  Ministro  della  sanita'  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4. Per conseguire l'autorizzazione alla  preparazione  di  prodotti
intermedi  prevista  dall'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 90, i titolari  dell'autorizzazione  interministeriale
di  cui al comma 1 devono presentare la relativa domanda al Ministero
della  sanita',  secondo  le modalita' indicate nell'art. 3, comma 3,
del suddetto decreto.
  5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, in  attesa  del  rilascio  della
definitiva  autorizzazione  la preparazione puo' iniziare dal momento
in cui viene presentata  la  domanda,  purche'  siano  rispettate  le
condizini  previste  dall'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3
marzo 1993, n. 90.