IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunita', in particolare l'art. 4, comma 7; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche relative alla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, attuazione della direttiva n. 90/44/CEE che modifica la direttiva n. 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali; Decreta: Art. 1. 1. Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparazione per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo di mangimi medicati o mangimi medicati e prodotti intermedi deve chiedere l'autorizzazione al Ministro della sanita' che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previo accertamento da parte della commissione provinciale prevista dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, con il rispetto delle competenze di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90. 2. La domanda deve essere compilata secondo le modalita' riportate nell'allegato 1 al presente decreto e deve essere completata di tutti i documenti elencati nell'allegato stesso. 3. Copia della domanda di cui al comma 1, completa degli allegati, in fotocopia, e' inviata, nella stessa data, al competente assessorato regionale alla sanita', servizi veterinari. Entro i successivi centocinquanta giorni la commissione provinciale di cui all'art. 1 del presente decreto invia alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della Sanita' il verbale del sopralluogo, che, notificato in copia alla ditta interessata a cura della regione, da' titolo alla ditta stessa ad iniziare la produzione di mangimi medicati e di prodotti intermedi, purche' il parere sia favorevole, in attesa dell'emanazione del decreto autorizzativo da parte del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. Per conseguire l'autorizzazione alla preparazione di prodotti intermedi prevista dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, i titolari dell'autorizzazione interministeriale di cui al comma 1 devono presentare la relativa domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita' indicate nell'art. 3, comma 3, del suddetto decreto. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, in attesa del rilascio della definitiva autorizzazione la preparazione puo' iniziare dal momento in cui viene presentata la domanda, purche' siano rispettate le condizini previste dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90.