IL DIRIGENTE SUPERIORE DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista l'attribuzione di competenze in materia di sicurezza della navigazione previste dal decreto ministeriale 31 maggio 1993; Visto il regolamento di sicurezza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in vigore dal 21 aprile 1992; Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Considerato che, con la parziale attuazione del sistema GMDSS, e' possibile ottenere una piu' rapida localizzazione delle unita' in pericolo; Ritenuta la necessita' di estendere anche alle navi abilitate alla navigazione nazionale e da pesca il disposto delle regole IV/7.1.4 e IV/7.1.6 degli emendamenti 88-GMDSS alla SOLAS 74 (83) (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14 marzo 1992); Decreta: Art. 1. 1. Le navi passeggeri e da carico, abilitate alla navigazione nazionale e le navi da pesca oceanica devono essere munite di: a) un radiosegnale marittimo di localizzazione via satellite (EPIRB) dell'unita' in pericolo conforme alle prescrizioni della regola IV/7.1.6 degli emendamenti 88-GMDSS alla SOLAS 74 (83); b) un ricevitore NAVTEX che consenta di ricevere i messaggi diffusi nell'ambito del servizio NAVTEX internazionale.