IL DIRIGENTE SUPERIORE
                 DIRETTORE DELLA DIVISIONE SICUREZZA
                          DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista l'attribuzione di competenze in materia  di  sicurezza  della
navigazione previste dal decreto ministeriale 31 maggio 1993;
  Visto  il  regolamento  di  sicurezza  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, in vigore dal 21
aprile 1992;
  Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare, firmata a Londra nel 1974, resa esecutiva con legge 23
maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
  Considerato  che,  con la parziale attuazione del sistema GMDSS, e'
possibile ottenere una piu' rapida  localizzazione  delle  unita'  in
pericolo;
  Ritenuta  la necessita' di estendere anche alle navi abilitate alla
navigazione nazionale e da pesca il disposto delle regole IV/7.1.4  e
IV/7.1.6  degli  emendamenti  88-GMDSS alla SOLAS 74 (83) (pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14  marzo
1992);
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  navi  passeggeri  e  da  carico, abilitate alla navigazione
nazionale e le navi da pesca oceanica devono essere munite di:
    a) un radiosegnale  marittimo  di  localizzazione  via  satellite
(EPIRB)  dell'unita'  in  pericolo  conforme  alle prescrizioni della
regola IV/7.1.6 degli emendamenti 88-GMDSS alla SOLAS 74 (83);
    b) un ricevitore NAVTEX  che  consenta  di  ricevere  i  messaggi
diffusi nell'ambito del servizio NAVTEX internazionale.