IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n.  1405,  concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 100;
  Visto  l'art.  1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente
la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;
  Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n.  325,  concernente  la
fabbricazione e l'emissione di monete da L. 200;
  Visto  l'art.  1  della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la
cessione di monete  di  speciale  fabbricazione  o  scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  884776  del  4 novembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  268  del  13  novembre  1992,
concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;
  Visto  il  decreto  legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993;
  Visto l'art.  7  del  decreto-legge  14  settembre  1993,  n.  359,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993;
  Ritenuta  l'opportunita' di emettere monete d'argento da L. 500, L.
200 e L. 100 celebrative del  I  centenario  della  fondazione  della
Banca d'Italia;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per celebrare il I centenario della fondazione della Banca d'Italia
il  Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento da
L. 500, L. 200 e L. 100, da  fornire,  in  appositi  contenitori,  ad
enti, associazioni e privati italiani o stranieri.