IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 100; Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto l'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete da L. 200; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1993; Visto l'art. 7 del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 359, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1993; Ritenuta l'opportunita' di emettere monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100 celebrative del I centenario della fondazione della Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. Per celebrare il I centenario della fondazione della Banca d'Italia il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, L. 200 e L. 100, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.