IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria  e  creditizia
(di  seguito,  "testo  unico"),  emanato  con  decreto  legislativo 1
settembre 1993, n. 385;
  Visto l'art. 162, comma 1, del testo unico che fissa  l'entrata  in
vigore dello stesso al 1 gennaio 1994;
  Visto l'art. 161, comma 1, del testo unico che abroga, tra l'altro,
gli  articoli  6, commi 1, 2 e 2- bis e 7, del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5  luglio
1991,  n. 197, nonche' l'art. 2, comma 6, della legge 5 ottobre 1991,
n. 317;
  Visto l'art. 161, comma 2, del testo unico che abroga, tra l'altro,
l'art. 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
  Visto gli articoli 106 e 113 del testo unico, concernenti l'"elenco
generale" dei soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  nonche'
l'art. 107 del testo unico medesimo, concernente l'"elenco speciale";
  Visto  l'art.  155,  comma  1, del testo unico che stabilisce che i
soggetti di cui all'art. 106, comma 1, si adeguano alle  disposizioni
del  comma  2 e del comma 3, lettera b), del predetto art. 106, rela-
tive all'esercizio in via esclusiva di attivita'  finanziarie  svolte
nei  confronti  del  pubblico,  entro  diciotto  mesi dall'entrata in
vigore del testo unico medesimo;
  Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico  che  stabilisce  che  i
consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dagli articoli 29 e 30
della  legge  5  ottobre  1991, n. 317, sono iscritti in una apposita
sezione dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo;
  Visto l'art. 156, comma 2, del  testo  unico,  che  sostituisce  la
lettera c) dell'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
  Visto   l'art.   155,   comma  2,  del  testo  unico,  che  estende
l'applicazione  dell'art.   107   alle   societa'   finanziarie   per
l'innovazione  e  lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre
1991, n. 317;
  Visto il decreto del Ministero del tesoro del 27 agosto 1993 che ha
determinato - in virtu' di quanto disposto all'art. 7, comma 1, della
legge 5 luglio 1991, n. 197 - i criteri oggettivi in  base  ai  quali
vengono   individuati   gli   intermediari  finanziari  da  iscrivere
nell'"elenco speciale" tenuto dalla Banca d'Italia;
  Ravvisata  l'esigenza  di  assicurare  l'ordinato  passaggio  dagli
elenchi  di  cui  agli  articoli  6  e  7  della  legge n. 197/1991 e
dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge  n.  52/1991  negli
elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico;
  Considerata  l'opportunita' di realizzare il passaggio di cui sopra
con  procedure  idonee   ad   evitare   oneri   amministrativi   agli
intermediari interessati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Iscrizione d'ufficio negli elenchi di cui agli articoli 106, 113 e
   107  del  testo unico degli intermediari iscritti negli elenchi di
   cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 197/1991.
  1. A decorrere dall'entrata in vigore del testo unico,  i  soggetti
iscritti  nell'elenco  di cui all'art. 6 della legge n. 197/1991 sono
iscritti d'ufficio nell'elenco generale di cui all'art. 106 del testo
unico  ovvero  nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  di  cui
all'art. 113 del testo unico medesimo.
  2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco generale di cui all'art. 106
del  testo  unico, in attesa dell'emanazione del provvedimento di cui
al comma 4, lettera a),  dell'art.  106  medesimo,  si  applicano  le
disposizioni  della  circolare del Ministero del tesoro del 26 giugno
1992, n. 1, relative all'esercizio dell'attivita' nei  confronti  del
pubblico.
  3.  A  decorrere  dalla data di cui al comma 1, i soggetti iscritti
nell'elenco di cui all'art. 7 della legge n. 197/1991  sono  iscritti
d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico.
  4. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i consorzi di garanzia
collettiva  fidi  sono  iscritti  d'ufficio  in  una apposita sezione
dell'elenco di cui all'art. 106 del testo unico medesimo.