IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle
assicurazioni private, approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  13  febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 10 giugno 1978, n.  295,  recante  nuove  norme  per
l'esercizio  delle  assicurazioni private contro i danni e le succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576,  recante  la  riforma  della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private  e d'interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso  e  di  altre  gravi
forme   di   pericolosita'  sociale,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista la legge 9  gennaio  1991,  n.  20,  recante  integrazioni  e
modifiche  alla  legge  12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e  in  imprese  o
enti assicurativi;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  novembre 1991, n. 393, recante
norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti  e
cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visti i decreti ministeriali 18  marzo  1989  e  5  marzo  1993  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'    assicurativa   e
riassicurativa rilasciata alla  Fideuram  assicurazioni  S.p.a.,  con
sede in Roma;
  Vista  l'istanza  in data 28 febbraio 1992 con la quale la Fideuram
assicurazioni S.p.a, con sede in Roma, ha chiesto l'autorizzazione ad
estendere l'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  riassicurativa
nel ramo assistenza;
  Vista la lettera in data 15 settembre 1993, n. 306236, con la quale
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse
collettivo  -  ISVAP,  ha  comunicato il proprio parere favorevole in
ordine all'accoglimento dell'istanza sopra indicata;
  Vista  la  relazione  predisposta  dall'ISVAP  per  la  commissione
consultiva per le assicurazioni private;
  Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che,
nella  seduta del 16 settembre 1993, ha espresso parere favorevole al
rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;
                              Decreta:
  La  Fideuram assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, e' autorizzata
ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa
al ramo assistenza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 ottobre 1993
                                         Il direttore generale: CINTI