IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Visti in particolare gli articoli 82 e 86 della predetta legge n. 295/1978; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visti in particolare gli articoli 3 e 82 della predetta legge n. 742/1986; Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente, tra l'altro, le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della liberta' di prestazione nelle assicurazioni contro i danni; Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto legislativo n. 49/1992; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Accertato che per l'anno 1994 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea (ECU) va riferito al 29 ottobre 1993; Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del giorno 30 ottobre 1993, n. C 294 che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unita' di conto europea, al 29 ottobre 1993 nelle varie monete nazionali dei Paesi membri della Comunita' europea; Decreta: A decorrere dal 31 dicembre 1993 e fino al 30 dicembre 1994 il controvalore in lire italiane dell'unita' di conto europea (ECU), ai fini dell'applicazione delle leggi 10 giugno 1978, n. 295, 22 ottobre 1986, n. 742, e del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, e' pari a L. 1.855,14. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 novembre 1993 Il direttore generale: CINTI