IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  prevedere,  in
attesa del riordino del settore ed al  fine  di  tutelare  la  salute
pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la  produzione
di emoderivati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990,  n.  107,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere  dotati
di adeguate dimensioni, essere  ad  avanzata  tecnologia,  avere  uno
stabilimento  di  frazionamento  e  di  produzione   sul   territorio
nazionale  ed  essere  in  grado   di   produrre   almeno   albumina,
immunoglobuline di terza generazione e concentrati dei fattori  della
coagulazione,  secondo  le  piu'  moderne  conoscenze  relative  alla
sicurezza trasfusionale del paziente ricevente.". 
  2. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  si  provvede  al  riordino  della
materia.