IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva CEE
19 febbraio 1973, n. 23, relativa alle garanzie di sicurezza che deve
possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro
alcuni limiti di tensione;
  Visto l'art. 9 dell'anzidetta legge che  attribuisce  al  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il potere di vietare
l'immissione  sul  mercato  o  di  limitare,  con  il  rispetto della
procedura prevista dall'art. 9 della sopramenzionata  direttiva  CEE,
la   circolazione   del  materiale  elettrico  del  quale  sia  stata
riscontrata la non conformita' alla disposizione fissata dall'art.  2
della citata legge;
  Vista  la  relazione  n.  1504  in data 11 maggio 1993 con la quale
l'Istituto italiano del marchio di qualita' - IMQ, organismo  tecnico
per  le  prove  designato con decreto ministeriale 23 luglio 1979, ha
dichiarato, in base alle verifiche e  prove  eseguite  sul  materiale
elettrico  piu'  avanti  indicato,  la  non conformita' del materiale
stesso  ai  principi  generali  in  materia  di  sicurezza  precisati
all'art.  2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791 (allegata al presente
decreto);
  Considerando la comunicazione inviata, con nota n. 163036 in data 7
giugno 1993, circa i risultati delle prove anzidette e le motivazioni
di non conformita',  alla  ditta  G3  Ferrari  S.r.l.,  con  sede  in
Bastiglia (Modena);
  Considerando  la  necessita'  di impedire la circolazione in Italia
del materiale  elettrico  sprovvisto  di  requisiti  costruttivi  che
costituiscono  regola  d'arte  in  materia di sicurezza per la tutela
delle persone, degli animali domestici e dei beni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietata, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto,  la  fabbricazione,  la  commercializzazione  e  la
cessione  a qualsiasi titolo, anche gratuito, del materiale elettrico
sottoindicato fabbricato dalla Anex  Electrical  Co.,  Hong  Kong,  a
causa della non conformita' del materiale stesso ai principi generali
in materia di sicurezza indicati nella legge 18 ottobre 1977, n. 791:
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