A    tutte    le   amministrazioni
                                  provinciali
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le comunita' montane
                                  A tutti i consorzi di enti locali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province autonome
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza:
                                  Al   Ministro   per   gli    affari
                                  regionali     ed     i     problemi
                                  istituzionali
                                  Alla  Corte  dei  conti  -  Ufficio
                                  controllo       atti      Ministero
                                  dell'interno - Sezione enti locali
                                  Al   Ministero   del    tesoro    -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al   Ministero   delle   finanze  -
                                  Dipartimento   delle   entrate    -
                                  Direzione     centrale    per    la
                                  fiscalita' locale
                                  Al Ministero del bilancio  e  della
                                  programmazione economica
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente  della commisione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Agli uffici regionali di  riscontro
                                  amministrativo     del    Ministero
                                  dell'interno - Presso le prefetture
                                  dei capoluoghi di regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
 (Paragrafo) 1. Premessa.
  Com'e' noto, ai sensi  dell'art.  33  del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504,  pubblicato  sul  supplemento odinario alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
305  in  data  30  dicembre 1992, i costi complessivi di gestione dei
servizi   pubblici   a  domanda  individuale,  del  servizio  per  lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto,  per
l'anno  1993,  devono  essere  coperti dagli enti locali gestori, con
tariffe e/o tasse, nella misura e con le modalita'  di  cui  all'art.
14,  commi  1,  2, 3 e 4, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  38.
L'inosservanza  comporta  la sanzione della perdita della quota del 4
per  cento  del  fondo  perequativo  spettante  per  l'anno  1993   e
corrisposto   nel   1993  a  titolo  provvisorio  ad  amministrazioni
provinciali e comuni, ai sensi degli articoli  30,  comma  2,  e  31,
comma 3, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1992.
  In base al precitato art. 33, con decreto del Ministro dell'interno
n.  16789/740701/01  del  2  agosto  1993, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, sentite  l'A.N.C.I.  e  l'U.P.I.,  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.  188  del  12 agosto 1993, sono state stabilite le modalita' delle
certificazioni  per  l'attestazione  del  rispetto  delle   precitate
disposizioni di legge.
  Le   medesime  certificazioni  sono  state  stampate  dall'Istituto
Poligrafico  dello  Stato,  con   modalita'   tali   da   consentirne
l'assoggettamento a procedure di controllo ed elaborazione a mezzo di
lettore  ottico,  unitamente  al  citato  decreto approvativo ed alla
presente circolare.
  Il summenzionato Istituto provvedera' direttamente alla fornitura a
prefetture, commissariati del Governo nelle province autonome ed alla
presidenza della giunta regionale  della  Valle  d'Aosta,  in  numero
sufficiente ad assicurare la distribuzione agli enti locali.
  Codesti   uffici  vorranno  provvedere,  con  la  massima  urgenza,
ciascuno per l'ambito territoriale di competenza, alla  distribuzione
agli  enti  locali,  al  fine  di  consentire  la presentazione della
certificazione, debitamente redatta, nel termine  perentorio  del  31
marzo 1994, fissato dalla legge.
  A  ciascuna  provincia,  a  ciascun  comune,  a  ciascuna comunita'
montana ed a ciascun consorzio vanno forniti una copia  del  decreto,
una  copia  della presente circolare e tre modelli di certificazione,
secondo lo specifico tipo di ente.
  Si raccomanda di consegnare a ciascun ente solo  modelli  destinati
allo   specifico  tipo  di  ente,  in  quanto  l'uso  di  modulistica
predisposta per un diverso tipo di ente inficia  la  validita'  della
certificazione  (ad  es.: non e' valida la certificazione prodotta da
un comune sul modello per i consorzi).
  Occorre, infine, sottolineare che, in base al decreto del  Ministro
dell'interno  5  agosto  1992,  le  prefetture  sono  state  delegate
all'adozione  dei  provvedimenti  di  sanzione,  sulla   base   delle
certificazioni di che trattasi.
  Al   riguardo   si   precisa   che,   trattandosi  di  specifica  e
circostanziata delega data alle SS.LL., avverso  i  provvedimenti  di
sanzione  emessi e' ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale al
T.A.R. competente o in  alternativa  ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato. Non e' ammesso ricorso gerarchico.
  Le  prefetture  hanno, infatti, il compito di curare l'acquisizione
delle  certificazioni,  di  effettuare   il   controllo   formale   e
sostanziale delle stesse e di istruire il procedimento amministrativo
che  sfociera' nell'adozione di eventuali provvedimenti prefettizi di
irrogazione della sanzione di legge precitata.
  Al Ministero dell'interno resta, comunque, la fase conclusiva della
materiale decurtazione delle somme dovute dagli enti sanzionati.
(Paragrafo) 2. Enti tenuti alla certificazione.
  Sono  tenuti  alla certificazione tutte le province, escluse quelle
autonome, tutti i comuni,  tutte  le  comunita'  montane  e  tutti  i
consorzi.
  I  predetti enti debbono trasmettere la certificazione anche per le
proprie aziende.
  La certificazione deve essere prodotta anche nel caso in cui questa
risulti,  in  tutto  o  in   parte,   negativa   in   quanto   l'ente
rispettivamente,  non  eroga  alcun  servizio  o  eroga  solo  alcuni
servizi. Essa e', infatti, unica e distinta in piu' parti relative ai
vari tipi di servizi, per cui l'omessa trasmissione  di  tutta  o  di
solo  una  parte della certificazione (anche se negativa) costituisce
inadempimento all'obbligo di legge, al pari della trasmissione  oltre
il  termine  fissato  e  del mancato raggiungimento della percentuale
minima di copertura dei costi per ciascun tipo di servizio.
  Unica eccezione e' fatta per  le  amministrazioni  provinciali,  le
quali  possono  non  redigere  il solo quadro 3 della certificazione,
relativo al servizio nettezza urbana, in quanto il servizio  e',  per
sua stessa natura, istituzionalmente affidato ad altri enti.
(Paragrafo) 3. Modalita' di redazione della certificazione.
  Per  quanto  attiene alla redazione della certificazione si rimanda
alle istruzioni gia' diramate con la precedente circolare, F.L. n. 21
in data 30 novembre 1992, ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 ed all'allegato
1 alla circolare stessa, tenuto naturalmente  conto  delle  opportune
variazioni ai riferimenti temporali.
  Copia della suddetta circolare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana - serie generale - n. 299 del 21 dicembre
1992, e' stata distribuita a tutti gli enti  locali  interessati  nel
corso del corrente anno.
  Ad  integrazione  delle suddette disposizioni occorre richiamare le
disposizioni, che costituiscono una novita' rispetto alla  precedente
normativa,  sancite  dall'art.  33, commi 2 e 3, del predetto decreto
legislativo n. 504 del 1992.
  Il comma 2 prevede, infatti, la  possibilita'  di  rideliberare  in
aumento le tariffe dei servizi con effetto immediato e, comunque, non
oltre il 30 novembre, al solo scopo di assicurare la copertura minima
dei  costi  che  il  conrollo  della  gestione  ha  evidenziato  come
mancante.
  Per il solo servizio nettezza urbana e' previsto che  l'adeguamento
della  tariffa  della  tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani
possa avere effetto retroattivo sino e non oltre 1 gennaio 1993.
  Il successivo comma  3,  prevede,  invece,  per  il  solo  servizio
acquedotto,   una  limitazione  all'irrogazione  della  sanzione  per
mancata copertura minima: la sanzione, infatti, non va applicata  nel
caso  in  cui l'ente dimostri di aver attivato la procedura di cui al
predetto comma 2, indipendentemente  dall'approvazione  del  Comitato
provinciale prezzi.
  Occorre,  infine, richiamare l'attenzione sul contenuto dell'art. 5
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, laddove si dispone che ai  fini
del  calcolo  del  tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda
individuale nel loro complesso, i costi di gestione degli  asili-nido
devono essere computati al 50 per cento.
  Pertanto,  nella  certificazione  i  costi degli asili-nido sono da
indicarsi nell'apposito riquadro al 50 per cento dei  costi  rilevati
dalla   risultante  amministrativo-contabile  dell'ente,  cosi'  come
specificato sulla certificazione stessa. Le entrate vanno,  comunque,
indicate per intero.
(Paragrafo) 4. Modalita' di presentazione della certificazione.
  Le  certificazioni debbono essere presentate - in duplice esemplare
- improrogabilmente entro il piu' volte  richiamato  termine  del  31
marzo   1994   alle   prefetture   competenti   per   territorio,  ai
commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano
per gli enti delle  rispettive  province  ed  alla  presidenza  della
giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti di quella regione.
  Sono  valide,  oltre  alle consegne manuali a mezzo corriere, anche
quelle postali comprovate dalla data della raccomandata  postale  con
avviso di ricevimento.
  Ai  fini  del rispetto del predetto termine, faranno fede nel primo
caso,  il  bollo-datario  apposto  sulla  lettera   di   trasmissione
dell'ente  dagli  uffici predetti e nel secondo caso il bollo-datario
apposto  dall'ufficio  postale  (entrambi  anteriori  o  al   massimo
contestuali alla data del 31 marzo 1994).
(Paragrafo) 5. Adempimenti delle prefetture.
  Per  quanto  concerne gli adempimenti delle prefetture si ribadisce
come dallo scorso anno  siano  intervenute  rilevanti  variazioni  al
procedimento  amministrativo di irrogazione della sanzione, di cui al
(Paragrafo) 1.
  Il decreto  del  Ministro  dell'interno  in  data  5  agosto  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  n.  193  del  18 agosto 1992, ha, infatti, delegato alle
prefetture le funzioni  di  controllo  delle  certificazioni  per  la
dimostrazione  del  tasso di copertura dei costi di alcuni servizi di
enti locali, nonche' le funzioni di  adozione  dei  provvedimenti  di
irrogazione  delle sanzioni di legge. Tale delega ha vigore anche per
le certificazioni dell'anno 1993, come recita il decreto stesso.
  Il suddetto decreto disciplina in modo preciso  l'iter  procedurale
che conduce all'odozione dei provvedimenti sanzionatori.
  Ad ogni buon conto, si riassumono nei punti seguenti, le principali
tappe del procedimento amministrativo di che trattasi.
  5.1.  Acquisizione,  entro il termine perentorio del 31 marzo 1994,
delle certificazioni, con le  modalita'  di  cui  al  (Paragrafo)  4,
prestando   la   massima   attenzione   alla  data  di  acquisizione,
fondamentale ai fini del procedimento amministrativo stesso.
  5.2. Controlli di natura formale  e  di  natura  sostanziale  delle
certificazioni, con contestuale restituzione delle certificazioni che
presentano  anomalie  formali, per essere sanate, e/o con contestuale
comunicazione dell'inserimento dell'ente nell'elenco  degli  enti  da
sanzionare,  solo  ed esclusivamente a mezzo lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento.  I  controlli  stessi   scaturiscono   dalle
istruzioni  fornite con la presente circolare ed i relativi allegati,
coordinati ed integrati con il dettato del  predetto  decreto  del  5
agosto   1992   i  cui  allegati  elencano  i  principali  motivi  di
restituzione  della  certificazione  per  anomalie   formali   ed   i
principali  motivi  sostanziali  di  avviso  di sanzione. Le relative
lettere  raccomandate con avviso di ricevimento devono essere spedite
tassativamente entro trenta giorni dalla data di  acquisizione  delle
certificazioni,   allegando  alla  stessa  un  ulteriore  modello  di
certificazione nel caso in cui questa deve essere ricompilata.
  5.3. Valutazione delle eventuali rimostranze e controdeduzioni alla
predetta lettera raccomandata, che gli enti hanno effettuato entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla  data  di  ricezione  della
lettera raccomandata della prefettura, rilevabile dal relativo avviso
di ricevimento.
  5.4.  Adozione  dei  provvedimenti  di sanzione entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera con la
quale  gli  enti  hanno   effettuato   le   proprie   rimostranze   e
controdeduzioni  oppure  dalla data di scadenza del termine concesso,
per quegli enti che non hanno dato risposta alcuna.
  5.5. Trasmissione al Ministero dell'interno  -  Direzione  generale
dell'Amministrazione  civile  - Direzione centrale per la finanza lo-
cale - Via C. Balbo, 39/ A - III piano - Roma, di un originale  delle
certificazioni  e  di  una  copia  autenticata  dei  provvedimenti di
sanzione, entro il termine del 31 luglio 1994, possibilmente a  mezzo
corriere  speciale.  Tale  documentazione  dovra' essere accompagnata
tassativamente dai modelli riepilogativi di cui all'allegato  2  alla
presente   circolare  ed  all'allegato  3  al  decreto  del  Ministro
dell'interno 5 agosto 1992.
  5.6. Trattenere ai propri atti un  esemplare  delle  certificazioni
unitamente  alle  lettere  di  trasmissione  ed  a tutti gli elementi
necessari ad accertare l'adempimento  entro  il  termine  prescritto.
Particolare  attenzione  deve  essere  riservata alle buste su cui e'
apposto il bollo-datario di  accettazione  agli  uffici  postali,  in
relazione al (Paragrafo) 4.
(Paragrafo)  6. Adempimenti dei commissariati del Governo nelle prov-
ince autonome di Trento e Bolzano.
  Si premette che con sentenza 4-17 giugno 1992, n.  279  -  giudizio
per  conflitto  di  attribuzione  tra Stato e provincia autonoma - la
Corte costituzionale ha dichiarato che spetta allo  Stato  provvedere
alla raccolta dei dati concernenti i bilanci consuntivi e preventivi,
per  cui  in analogia, si ritiene che spetta, comunque, allo Stato la
raccolta dei dati di cui alle  certificazioni  di  che  trattasi,  in
quanto    queste    costituiscono    un   estratto   delle   predette
certificazioni.
  Gli  uffici  sopraindicati  sono,  pertanto,   invitati   a   voler
provvedere  agli  adempimenti  di  cui ai seguenti punti, inerenti le
certificazioni per la dimostrazione del tasso di copertura dei  costi
di  alcuni servizi per l'anno 1993, ai fini informativi e di raccolta
dati.
  6.1. Fornire assicurazione di adempimento alla presente  circolare,
non  appena  in  possesso,  comunicando  nel  contempo  il  numero di
stampati ricevuti (circolare, decreto, modelli di certificazione  per
tipo di ente) e segnalandone l'ulteriore eventuale fabbisogno.
  6.2.  Comunicare  telegraficamente  entro  e non oltre il 15 aprile
1994    al    Ministero    dell'interno    -    Direzione    generale
dell'Amministrazione  civile  - Direzione centrale per la finanza lo-
cale  e  per  i  servizi  finanziari,  una  situazione  dalla   quale
risultino, distinti per tipo di ente:
    a) il numero complessivo delle certificazioni complete acquisite;
    b)  il  numero  delle  certificazioni complete acquisite entro il
prescritto termine del 31 marzo 1994;
    c) il numero delle certificazioni  complete  acquisite  oltre  il
termine  prescritto (la somma del punto b) e del punto c) deve essere
uguale a quella del punto a));
    d) il numero degli enti inadempienti (pari alla differenza tra il
numero degli enti presenti nella provincia ed il  numero  degli  enti
che hanno trasmesso le certificazioni, di cui al punto a)).
  6.3.  Effettuare  il  controllo  sulle  certificazioni  secondo  le
istruzioni di cui alla presente circolare con la maggiore  precisione
possibile,  considerato  che i documenti devono essere assoggettati a
lettura ottica.
  6.4.  Invitare  le  amministrazioni  locali,  ove   necessario,   a
provvedere   alla  rettifica  delle  certificazioni  erronee,  previa
sostituzione dell'atto e fornendo altri modelli in bianco.
  6.5. Trattenere ai propri atti un  esemplare  delle  certificazioni
unitamente  alle  lettere  di  trasmissione  ed  a tutti gli elementi
necessari ad accertare l'adempimento  entro  il  termine  prescritto.
Particolare  attenzione  deve  essere  riservata alle buste su cui e'
apposto il bollo-datario di  accettazione  agli  uffici  postali,  in
relazione al (Paragrafo) 4.
  6.6.   Inviare   l'originale   delle  certificazioni  al  Ministero
dell'interno  -  Direzione  generale  dell'Amministrazione  civile  -
Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari -
Ufficio studi - piano III - Via Cesare Balbo n. 39 - Roma.
  Le  certificazioni  devono essere accompagnate tassativamente e per
ciascun tipo di ente dai tre elenchi - in duplice  copia  -  allegati
alla  presente circolare debitamente firmati, i quali hanno valore di
attestazione. La trasmissione deve avvenire entro il termine  del  30
aprile 1994, possibilmente a mezzo di corriere speciale.
(Paragrafo)  7.  Adempimenti  della presidenza della giunta regionale
della Valle d'Aosta.
  Si premette che il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ha
operato il trasferimento alla regione Valle  d'Aosta  delle  funzioni
amministrative  esercitate  dagli  organi centrali e periferici dello
Stato in materia di finanza regionale e comunale.
  Tuttavia, in assenza di  apposita  normativa  regionale,  gli  enti
locali  della  regione stessa sono, comunque, tenuti agli adempimenti
di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 504/1992.
  Spetta, pertanto, alla pesidenza della giunta regionale della Valle
d'Aosta verificare, per enti di quella  regione,  il  rispetto  delle
predette    disposizioni,    provvedendo    all'acquisizione    delle
certificazioni dimostrative, curandone il controllo ed adottando  gli
eventuali provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui all'art.
31 del predetto decreto legislativo.
  Per  quanto  attiene  alla  redazione  delle  certificazioni, si fa
rierimento alle istruzioni di cui alla presente circolare.
  La presidenza stessa provvedera' a trasmettere un  originale  delle
certificazioni, unitamente ad una copia autenticata dei provvedimenti
sanzionatori,   al   Ministero   dell'interno  -  Direzione  generale
dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la  finanza  lo-
cale  e  per  i  servizi finanziari - Ufficio studi - piano III - Via
Cesare Balbo n. 39 - Roma, entro il termine del 31 luglio 1994.
  Sara',  inoltre,  cura  della  presidenza  della giunta segnalare i
provvedimenti sanzionatori perfezionati  comunicando  tempestivamente
ogni ulteriore sviluppo al riguardo.
  Quest'ufficio  provvedera' a trasmettere le somme dovute dagli enti
locali a titolo di sanzione, in base ai  provvedimenti  adottati,  in
sede  di  erogazione  delle  somme  dovute  a titolo di trasferimento
erariale dello Stato agli enti locali.
                                         Il direttore generale: SORGE