IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art.  2  del  regio  decreto  10  luglio  1924,  n.  1100,
concernente l'attribuzione ai Sottosegretari  di  Stato  di  funzioni
loro delegate dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto-legge  4  agosto  1993,  n.  272, concernente il
riordinamento  delle  competenze  regionali  e  statali  in   materia
agricola   e   forestale   e   l'istituzione  del  Ministero  per  il
coordinamento  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,
reiterato con decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto
1993  con  il  quale  l'on.  Pasquale  Diglio   e'   stato   nominato
Sottosegretario  di  Stato al coordinamento delle politiche agricole,
alimentari e forestali;
  Visti i decreti numeri 30001, 30002, 30004 del 9 agosto 1993  e  n.
30468  del  22 settembre 1993, con i quali, in attesa dell'emanazione
dei regolamenti di cui all'art. 3 del  decreto-legge  4  agosto  1993
reiterato  con  decreto-legge  2  ottobre  1993,  n.  393, sono state
delegate ai dirigenti  generali  dott.    Antonino  Di  Salvo,  dott.
Vincenzo  Pilo,  dott.  Walter Luchetti e dott.  Giuseppe Ambrosio le
funzioni gia' di competenza delle  Direzioni  generali  degli  affari
generali,  della  produzione  agricola,  della  tutela  economica dei
prodotti agricoli del soppresso Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste   e  della  Direzione  generale  della  pesca  marittima  del
Ministero della marina mercantile;
  Visto il decreto n. 30207 del 1 settembre 1993 con  il  quale  sono
state  confermate  al dott. Alfonso Alessandrini le funzioni connesse
agli affari di  competenza  della  Direzione  generale  dell'economia
montana    e    delle   foreste   presso   il   soppresso   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
  Ritenuta l'opportunita' i delegare alcune attribuzioni al  predetto
Sottosegretario di Stato on. Pasquale Diglio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
    1)  gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed
economica;
    2) gli atti normativi e regolamentari;
    3) le circolari contenenti direttive generali;
    4) le risposte a quesiti involgenti questioni di principio;
    5) gli atti inerenti alla programmazione  nazionale  nel  settore
agricolo   e   forestale  e  l'assegnazione  delle  relative  risorse
finanziarie;
    6) la controfirma dei decreti del Presidente della  Repubblica  e
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    7)  i  rapporti  con  gli  organi  costituzionali o ausiliari del
Governo, nonche' la corrispondenza con  l'Avvocatura  generale  dello
Stato su questioni di particolare rilevanza;
    8)  gli  atti  che  devono  essere sottosposti alle decisioni del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   Comitati   interministeriali   di
programmazione  economica  generale  o  settoriale, delle commissioni
interregionali;
    9) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con la CEE,  con
la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali;
   10) i provvedimenti interministeriali;
   11)  i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega
il concerto;
   12) gli altri atti inerenti  la  funzione  di  direzione  politica
nonche'  il  potere  di  annullamento per motivi di legittimita' e di
revoca o  riforma  per  motivi  di  merito  degli  atti  emanati  dai
dirigenti;
   13)  la  dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
   14) gli atti relativi all'esercizio delle  attribuzioni  demandate
al  Ministro  dall'art.  6  della  legge  11 febbraio 1971, n. 11, in
materia di equo canone nell'affitto dei fondi rustici;
   15) i provvedimenti di  nomina  degli  organi  di  amministrazione
ordinaria,  straordinaria  e  di  controllo  degli  enti  ed istituti
sottoposti alla vigilanza del Ministero;
   16) gli atti di  liquidazione  coatta  amministrativa  di  imprese
soggete alla vigilanza del Ministero;
   17)  gli  atti  di  organizzazione  degli uffici e di conferimento
delle funzioni dirigenziali;
   18) gli atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  o  di
comitati;
   19)  gli  atti  relativi  a  designazioni  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi
arbitrali e le commissioni di collaudo;
   20) i provvedimenti  conseguenti  ad  ispezioni  ed  inchieste  di
particolare rilevanza.
  Restano  salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  ivi  compresi
quelli  delegati  ai  dirigenti  generali con i decreti numeri 30001,
30002, 30004 del 9 agosto 1993, n. 30207 del 1 settembre  1993  e  n.
30468 del 22 settembre 1993 citati in premessa.