IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto-legge 4 agosto 1993, n. 272, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, reiterato con decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 6 agosto 1993 con il quale l'on. Pasquale Diglio e' stato nominato Sottosegretario di Stato al coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visti i decreti numeri 30001, 30002, 30004 del 9 agosto 1993 e n. 30468 del 22 settembre 1993, con i quali, in attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 3 del decreto-legge 4 agosto 1993 reiterato con decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 393, sono state delegate ai dirigenti generali dott. Antonino Di Salvo, dott. Vincenzo Pilo, dott. Walter Luchetti e dott. Giuseppe Ambrosio le funzioni gia' di competenza delle Direzioni generali degli affari generali, della produzione agricola, della tutela economica dei prodotti agricoli del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile; Visto il decreto n. 30207 del 1 settembre 1993 con il quale sono state confermate al dott. Alfonso Alessandrini le funzioni connesse agli affari di competenza della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste; Ritenuta l'opportunita' i delegare alcune attribuzioni al predetto Sottosegretario di Stato on. Pasquale Diglio; Decreta: Art. 1. Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro: 1) gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica; 2) gli atti normativi e regolamentari; 3) le circolari contenenti direttive generali; 4) le risposte a quesiti involgenti questioni di principio; 5) gli atti inerenti alla programmazione nazionale nel settore agricolo e forestale e l'assegnazione delle relative risorse finanziarie; 6) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; 7) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonche' la corrispondenza con l'Avvocatura generale dello Stato su questioni di particolare rilevanza; 8) gli atti che devono essere sottosposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, dei Comitati interministeriali di programmazione economica generale o settoriale, delle commissioni interregionali; 9) gli atti relativi ai rapporti con le regioni, con la CEE, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali; 10) i provvedimenti interministeriali; 11) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto; 12) gli altri atti inerenti la funzione di direzione politica nonche' il potere di annullamento per motivi di legittimita' e di revoca o riforma per motivi di merito degli atti emanati dai dirigenti; 13) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica; 14) gli atti relativi all'esercizio delle attribuzioni demandate al Ministro dall'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, in materia di equo canone nell'affitto dei fondi rustici; 15) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero; 16) gli atti di liquidazione coatta amministrativa di imprese soggete alla vigilanza del Ministero; 17) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle funzioni dirigenziali; 18) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o di comitati; 19) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi arbitrali e le commissioni di collaudo; 20) i provvedimenti conseguenti ad ispezioni ed inchieste di particolare rilevanza. Restano salvi gli atti di gestione di competenza dei dirigenti, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ivi compresi quelli delegati ai dirigenti generali con i decreti numeri 30001, 30002, 30004 del 9 agosto 1993, n. 30207 del 1 settembre 1993 e n. 30468 del 22 settembre 1993 citati in premessa.