IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218; Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare l'art. 12, comma 1, lettera c), a mente del quale "in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa'" e l'art. 12, comma 1, lettera e), secondo il quale negli statuti "vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi"; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 23 ottobre 1992 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni di legge, e' stato fissato al 31 dicembre 1993 il termine per le modifiche degli statuti degli enti conferenti volte a prevedere l'incompatibilita' tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le corrispondenti cariche nelle societa' conferitarie; Visto il proprio provvedimento dell'11 marzo 1993 riguardante la presentazione da parte degli enti conferenti delle relative istanze di modifica statutaria entro il 30 settembre 1993; Tenuto conto delle difficolta' prospettate da enti conferenti di dare attuazione nei termini previsti alle conseguenti modifiche statutarie; Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto, in relazione alla complessita' degli adempimenti da attuare e al breve tempo a disposizione, di sospendere fino al 31 dicembre 1993 l'esecuzione del provvedimento impugnato da taluni enti conferenti e che si rende pertanto necessario ripristinare l'uniformita' della disciplina in materia; Considerato che il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, esclude che gli enti conferenti possano esercitare l'impresa bancaria, sia in via diretta, sia in qualita' di capogruppo (articoli 12, comma 1, lettera b), e 25, comma 1), e che pertanto gli enti stessi devono restare estranei alla gestione della societa' conferitaria nonche' delle societa' o enti che, con essa, compongono il gruppo creditizio unitariamente disciplinato dalla legge; Considerata infine l'opportunita' di differire la decorrenza delle predette incompatibilita' in presenza di progetti di concentrazione deliberati dalle societa' conferitarie con altri enti creditizi; Sentito l'orientamento del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Decreta: Entro il 31 marzo 1994 gli enti conferenti dovranno inviare alla Banca d'Italia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la richiesta di modifica statutaria volta a prevedere l'incompatibilita' tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le cariche amministrative e di controllo nella societa' conferitaria e nelle societa' ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio. Le modifiche statutarie, approvate ai sensi di legge, entreranno in vigore il 1 giugno 1994 e coloro che verseranno in situazione di incompatibilita' dovranno optare tra l'incarico nell'ente conferente e le cariche ricoperte nell'ambito del gruppo creditizio. Per coloro che alla data del 1 giugno 1994 ricoprano cariche presso l'ente conferente e versino nella situazione di incompatibilita' puo' peraltro stabilirsi che le predette disposizioni statutarie divengano operanti allo spirare del termine piu' ravvicinato delle cariche ricoperte, solo se la societa' conferitaria abbia deliberato progetti di concentrazione con altri enti creditizi. Le istanze per l'approvazione delle modifiche statutarie e la necessaria documentazione (delibera del consiglio di amministrazione e dell'eventuale organo assembleare) dovranno essere presentate nel predetto termine del 31 marzo 1994, per il tramite della filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'ente conferente. Le istanze di modifiche statutarie in corso di esame, inoltrate a seguito del provvedimento dell'11 marzo 1993, devono intendersi superate alla luce delle presenti determinazioni in materia. Roma, 26 novembre 1993 Il Ministro: BARUCCI