IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
  Visti  lo  statuto  speciale per la Sardegna e le relative norme di
attuazione;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  6, comma secondo, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  maggio  1975,  n. 480, relativo al
trasferimento  alla  regione  sarda  della  competenza in ordine alla
redazione  ed  approvazione  dei piani territoriali paesistici di cui
all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Vista  la  predetta  legge  29  giugno 1939, n. 1497 ed il relativo
regolamento  di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357;
  Vista  la  legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e le sue succes-
sive modifiche ed integrazioni (leggi regionali 1 luglio 1991, n. 20;
18  dicembre 1991, n. 37; 22 giugno 1992, n. 11; 29 dicembre 1992, n.
22 e 7 maggio 1993, n. 23);
  Viste  le  "disposizioni di omogeneizzazione e di coordinamento dei
piani   territoriali   paesistici   della  Sardegna",  approvate  dal
consiglio  regionale  in  seduta  del 13 maggio 1993, per gli effetti
applicativi  dell'art.  7 della citata legge regionale 7 maggio 1993,
n. 23;
  Visto  il  "parere"  espresso  in  seduta  del 16 giugno 1993 dalla
commissione  consiliare competente in materia urbanistica, ai sensi e
per  gli  effetti dello stesso sopracitato art. 7, primo comma, della
legge regionale n. 23/1993;
  Vista  la  deliberazione n. 28/9 del 3 agosto 1993, con la quale la
giunta  regionale  ha  approvato  -  in  motivata  "attuazione  delle
disposizioni" del Consiglio ed in motivato "ossequio al parere" della
sopracitata Commissione consiliare - il piano territoriale paesistico
del  "Golfo  di Oristano" (P.T.P. n. 9), interessante, in tutto od in
parte,  i  territori  dei  comuni di Oristano, Arborea, Cabras, Santa
Giusta e Terralba;
  Visto  l'anzidetto  Piano  Territoriale  Paesistico  n. 9, nei suoi
costitutivi elaborati normativi e cartografici;
  Considerato  che  l'art. 7 della gia' menzionata legge regionale n.
23/1993  stabilisce  che  i  piani  territoriali paesistici approvati
dalla  Giunta  sono  "resi esecutivi con decreto del Presidente della
Giunta stessa";
                              Decreta:
  E'  reso  esecutivo  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della
legge  regionale  7  maggio  1993,  n.  23  -  il  piano territoriale
paesistico  del  "Golfo  di  Oristano"  (P.T.P.  n. 9), approvato con
deliberazione  della  giunta  regionale  n.  28/9  del 3 agosto 1993,
allegata   al   presente   decreto   quale  sua  parte  integrante  e
costitutiva.
  Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  per esteso nel Bollettino
ufficiale  della  regione  autonoma  della  Sardegna e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
  Col   corredo   del   presente  decreto  e  dei  relativi  atti  di
pubblicazione, copia del predetto piano territoriale paesistico sara'
rimessa   a  tutti  i  comuni  territorialmente  interessati  perche'
provvedano  ai  conseguenti adempimenti di competenza, ivi compresi -
ai  sensi della combinata normativa di cui all'art. 4, secondo comma,
della  legge  29  giugno 1939, n. 1497 ed all'art. 24, secondo comma,
del  regio  decreto  3 giugno 1940, n. 1357 - la dovuta pubblicazione
nei rispettivi albi pretori ed il deposito nelle rispettive sedi.
   Cagliari, 6 agosto 1993
                                                Il presidente: CABRAS
   Inviato alla Corte dei conti per il controllo il 23 settembre 1993
e divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21.