LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto  il  proprio  regolamento  disciplinante  l'esercizio   delle
attivita'  di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387
del 2 luglio 1991;
  Ritenuta la  necessita'  di  apportare  modificazioni  al  predetto
regolamento n. 5387/1991;
  Vista  la  nota del 16 novembre 1993 con la quale la Banca d'Italia
ha  manifestato  la  propria  intesa   sul   testo   delle   predette
modificazioni  trasmesso  dalla Consob alla Banca d'Italia stessa con
lettera n. BOR/RM/93008909 del 28 ottobre 1993;
                              Delibera:
  1. L'art. 10, comma 2, del regolamento n. 5387/1991  e'  sostituito
dal seguente:
  "2.   Le   societa'   di   intermediazione   mobiliare  autorizzate
all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera  f),
della legge n. 1/1991, si avvalgono dei promotori finanziari anche al
fine  della  promozione  o del collocamento, fuori della propria sede
sociale  e  delle  proprie  sedi  secondarie  autorizzate  ai   sensi
dell'articolo 18- ter, comma 3, della legge n. 216/1974, dei prodotti
e  dei  servizi  di cui all'art. 15 del regolamento adottato ai sensi
del combinato disposto dello stesso art.  18-  ter,  comma  3,  della
legge n. 216/1974, e dell'art. 2, commi 2 e 8, della legge n. 1/1991.
Le  aziende e gli istituti di credito autorizzati all'esercizio della
medesima attivita' si avvalgono dei  promotori  finanziari  anche  al
fine  della promozione o del collocamento, fuori delle proprie sedi e
dipendenze,  dei  servizi  di  intermediazione  mobiliare  di   altri
intermediari  autorizzati.  Si  applicano  le  disposizioni di cui al
precedente comma 1, lettere b), c) e d).".
  2. Il  comma  5  dell'art.  10  del  regolamento  n.  5387/1991  e'
sostituito dal seguente:
  "5.   Gli  intermediari  autorizzati  trasmettono  alle  competenti
commissioni regionali, entro  il  termine  di  ciascun  mese  solare,
l'elenco  dei  promotori  con  i  quali  hanno cessato il rapporto di
dipendenza, agenzia o mandato nel  corso  del  mese  precedente.  Gli
intermediari  autorizzati  trasmettono altresi' alla Consob, entro il
31  gennaio  di  ogni  anno,  facendo  riferimento  all'anno   solare
precedente,  l'aggiornamento  dell'elenco  dei  promotori  di  cui si
avvalgono.".
  3. All'art.  10  del  regolamento  n.  5387/1991  sono  aggiunti  i
seguenti commi:
  "7.   Qualora  la  promozione  o  il  collocamento  di  servizi  di
intermediazione mobiliare avvenga presso le dipendenze o le  sedi  di
aziende ed istituti di credito, gli intermediari autorizzati si fanno
trasmettere  dall'azienda  o  istituto  di  credito  che procede alla
promozione o al collocamento, per  ogni  contratto  sottoscritto  dal
cliente,  un'apposita  dichiarazione  firmata dallo stesso cliente in
cui si attesta che gli e' stato consegnato il  documento  informativo
di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 1/1991.
  8.   La   dichiarazione   di   cui   al   comma   7  e'  conservata
dall'intermediario  autorizzato  unitamente  al  contratto   sino   a
decorrenza  di un quinquennio dalla cessazione del rapporto. Da detto
termine si applica il disposto dell'art. 54, comma 3.".
  4. La presente delibera sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
   Roma, 23 novembre 1993
                                              Il presidente: BERLANDA