LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attivita' di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 5387 del 2 luglio 1991; Ritenuta la necessita' di apportare modificazioni al predetto regolamento n. 5387/1991; Vista la nota del 16 novembre 1993 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo delle predette modificazioni trasmesso dalla Consob alla Banca d'Italia stessa con lettera n. BOR/RM/93008909 del 28 ottobre 1993; Delibera: 1. L'art. 10, comma 2, del regolamento n. 5387/1991 e' sostituito dal seguente: "2. Le societa' di intermediazione mobiliare autorizzate all'esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 1/1991, si avvalgono dei promotori finanziari anche al fine della promozione o del collocamento, fuori della propria sede sociale e delle proprie sedi secondarie autorizzate ai sensi dell'articolo 18- ter, comma 3, della legge n. 216/1974, dei prodotti e dei servizi di cui all'art. 15 del regolamento adottato ai sensi del combinato disposto dello stesso art. 18- ter, comma 3, della legge n. 216/1974, e dell'art. 2, commi 2 e 8, della legge n. 1/1991. Le aziende e gli istituti di credito autorizzati all'esercizio della medesima attivita' si avvalgono dei promotori finanziari anche al fine della promozione o del collocamento, fuori delle proprie sedi e dipendenze, dei servizi di intermediazione mobiliare di altri intermediari autorizzati. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d).". 2. Il comma 5 dell'art. 10 del regolamento n. 5387/1991 e' sostituito dal seguente: "5. Gli intermediari autorizzati trasmettono alle competenti commissioni regionali, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con i quali hanno cessato il rapporto di dipendenza, agenzia o mandato nel corso del mese precedente. Gli intermediari autorizzati trasmettono altresi' alla Consob, entro il 31 gennaio di ogni anno, facendo riferimento all'anno solare precedente, l'aggiornamento dell'elenco dei promotori di cui si avvalgono.". 3. All'art. 10 del regolamento n. 5387/1991 sono aggiunti i seguenti commi: "7. Qualora la promozione o il collocamento di servizi di intermediazione mobiliare avvenga presso le dipendenze o le sedi di aziende ed istituti di credito, gli intermediari autorizzati si fanno trasmettere dall'azienda o istituto di credito che procede alla promozione o al collocamento, per ogni contratto sottoscritto dal cliente, un'apposita dichiarazione firmata dallo stesso cliente in cui si attesta che gli e' stato consegnato il documento informativo di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 1/1991. 8. La dichiarazione di cui al comma 7 e' conservata dall'intermediario autorizzato unitamente al contratto sino a decorrenza di un quinquennio dalla cessazione del rapporto. Da detto termine si applica il disposto dell'art. 54, comma 3.". 4. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob. Roma, 23 novembre 1993 Il presidente: BERLANDA