IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 6 comma 1, del nuovo codice  della  strada,  approvato
con   decreto  legislativo  30  aprile  1992  n.  285,  e  successive
modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
360;
  Viste le relative disposizioni attuative contenute nel  regolamento
di  attuazione  e  di  esecuzione  del  nuovo  codice  della  strada,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  16  dicembre
1992, n. 495;
  Considerato  che,  al fine di garantire in via prioritaria migliori
condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei  periodi  di
maggior  intensita'  della  stessa,  si  rende necessario limitare la
circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e  dei  complessi
di  veicoli,  per  il  trasporto  di  cose,  aventi massa complessiva
massima autorizzata superiore a 7,5 t;
  Considerato che, per le stesse  motivazioni,  si  rende  necessario
limitare la circolazione, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti
a  trasporti  eccezionali  nonche'  dei veicoli che trasportano merci
pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4, del nuovo  codice
della strada;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati,
ai  veicoli  ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t,  nei  giorni
festivi  e  negli  altri particolari giorni dell'anno 1994 di seguito
elencati:
    a) tutte le domeniche  dei  mesi  di  gennaio,  febbraio,  marzo,
aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e
settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
   c) 1 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   d) 6 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   e) 1 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00;
   f) 2 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   g) 4 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   h) 25 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   i) 1 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   j) 2 luglio dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
   k) 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   l) 16 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   m) 23 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   n) 29 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   o) 30 luglio dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
   p) 6 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   q) 13 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   r) 15 agosto dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
   s) 20 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   t) 27 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   u) 3 settembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
   v) 1 novembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   w) 8 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
   z) 26 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00.