IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 6 comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni approvate con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Viste le relative disposizioni attuative contenute nel regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggior intensita' della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t; Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonche' dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'articolo 168, commi 1 e 4, del nuovo codice della strada; Decreta: Art. 1. 1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 1994 di seguito elencati: a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00; b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00; c) 1 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 22.00; d) 6 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 22.00; e) 1 aprile dalle ore 16.00 alle ore 22.00; f) 2 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00; g) 4 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00; h) 25 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00; i) 1 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; j) 2 luglio dalle ore 7.00 alle ore 24.00; k) 9 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; l) 16 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; m) 23 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; n) 29 luglio dalle ore 16.00 alle ore 24.00; o) 30 luglio dalle ore 0.00 alle ore 24.00; p) 6 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; q) 13 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; r) 15 agosto dalle ore 7.00 alle ore 24.00; s) 20 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; t) 27 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00; u) 3 settembre dalle ore 16.00 alle ore 24.00; v) 1 novembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00; w) 8 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00; z) 26 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 22.00.