IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del  Consiglio  del  24  luglio
1989   che  stabilisce  le  norme  generali  per  la  designazione  e
presentazione dei vini e dei mosti di uve;
  Visto il regolamento  CEE  n.  3201/90  della  Commissione  del  16
ottobre 1990, recante modalita' di applicazione per la designazione e
presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;
  Visto  il  proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la
designazione e presentazione  dei  vini  da  tavola  con  indicazione
geografica;
  Visto   il   proprio  decreto  2  novembre  1978  contenente  norme
complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;
  Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti
l'uso di riferimenti aggiuntivi  per  la  designazione  dei  vini  da
tavola con indicazione geografica;
  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n. 164, concernente la nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in  particolare
l'art.  32,  comma  3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle
indicazioni geografiche per i vini  da  tavola  non  riconosciute  ad
indicazione geografica tipica;
  Visto  il proprio decreto 31 luglio 1993 con il quale in attuazione
della citata normativa comunitaria e nazionale e'  stata  autorizzata
l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e rela-
tive  menzioni  aggiuntive  per  i  vini  da  tavola  prodotti da uve
provenienti dalla vendemmia 1993;
  Viste  le  richieste  degli  interessati  intese  ad  integrare  il
predetto  decreto 31 luglio 1993, in modo da consentire l'utilizzo di
alcune indicazioni geografiche o menzioni aggiuntive per la  corrente
vendemmia;
  Visto  il parere favorevole espresso dalle competenti regioni sulle
predette richieste;
  Considerate  valide  le  motivazioni  addotte  a   sostegno   delle
richieste di cui trattasi;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  Ad  integrazione  delle indicazioni geografiche consentite ai sensi
del decreto ministeriale 31 luglio 1993,  e'  autorizzato,  per  vini
derivati dalle uve della vendemmia 1993, l'utilizzo delle indicazioni
geografiche  e  relativi  riferimenti o menzioni aggiuntive riportate
nell'allegato 1 del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 29 novembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA