Con  decreto 18 novembre 1993 la riscossione del carico tributario
di L. 7.295.063.266 dovuto  dalla  Societa'  sportiva  calcio  Napoli
S.p.a.,  e'  stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602,  introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per
un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso.
L'intendenza di finanza di Napoli  nel  provvedimento  di  esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli interessi ai sensi dell'ultimo comma
dell'art. 39 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602
introdotto  dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario,
in via cautelare, manterra' in  vita  gli  atti  esecutivi  posti  in
essere   sui   beni  immobili  e  strumentali  della  sopramenzionata
Societa', la quale, comunque, dovra' prestare idonea  garanzia  anche
fidejussoria,  per  la  eventuale  parte  del  credito  erariale  non
tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione  sara'  revocata
con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai
quali  e'  stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per
la riscossione.