IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di accelerare le procedure  per  la  concessione
delle agevolazioni a favore delle attivita' della  soppressa  Agenzia
per la promozione dello sviluppo  del  Mezzogiorno,  nonche'  per  la
sistemazione del relativo personale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  di  concerto
con  i  Ministri  del  tesoro,  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, per la funzione pubblica e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 3  aprile  1993,  n.  96,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5-bis. Per i progetti speciali e le opere di cui al comma 1, per i
quali, in attuazione della delibera CIPE 8 aprile 1987, n.  157,  sia
stato gia' disposto il trasferimento a  regioni,  enti  locali,  loro
consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica e consorzi per le  aree
di  sviluppo  industriale,  la  competenza  per  la  definizione  dei
relativi rapporti e' attribuita alla Cassa depositi e prestiti con le
modalita' di cui all'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5, 6  e  7.  Qualora,
per detti progetti ed opere, alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto  sia  in  atto  una  procedura  contenziosa,  ovvero
sussistano pretese  di  maggiori  compensi  a  qualsiasi  titolo,  il
trasferimento  alla  Cassa  depositi  e  prestiti  avviene   solo   a
contenzioso definito. 
  5-ter. Il commissario liquidatore provvede in nome e per conto  del
soggetto cui l'opera risulta trasferita, per una definizione  bonaria
delle controversie aventi ad oggetto i progetti speciali e  le  opere
di cui al comma 5-bis, per i quali, gli appaltatori abbiano formulato
apposita istanza entro il 15 settembre 1993, sulla base  dei  criteri
fissati al comma 5-quater. 
  5-quater. Ai fini della definizione bonaria di cui al comma  5-ter,
l'importo oggetto di  transazione  viene  determinato  tenendo  conto
delle pretese di maggiori compensi gia' presentati  all'Agenzia  alla
data del 27 aprile 1993, in base ad  una  certificazione  rilasciata,
sotto  la  propria  responsabilita',   dal   collaudatore   o   dalla
commissione di collaudo in ordine all'entita' e alla fondatezza della
pretesa stessa. In mancanza del collaudatore o della  commissione  di
collaudo, alla dichiarazione di cui  sopra  provvede,  sotto  propria
responsabilita', la direzione dei lavori (direttore lavori, ingegnere
capo). La definizione delle  controversie  consegue  all'accettazione
dell'appaltatore  dell'importo  non  superiore  al  40%  della  somma
certificata dal collaudatore o dalla direzione dei lavori. In caso di
discordanza dell'ammontare tra la dichiarazione  del  collaudatore  e
quella della direzione dei lavori, il calcolo viene effettuato  sulla
cifra piu' favorevole per la stazione appaltante. 
  5-quinquies. Il commissario liquidatore provvede, entro la data  di
cessazione della  gestione  commissariale,  all'esame  delle  istanze
pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione e  anche  in
deroga alle disposizioni vigenti in materia, assistito da un avvocato
dello  Stato.  Il   commissario   liquidatore   comunica   l'avvenuta
definizione alla Cassa depositi e prestiti, che provvede al pagamento
degli importi concordati. 
  5-sexies. Qualora l'istanza di definizione bonaria abbia ad oggetto
un giudizio pendente sia davanti al  giudice  ordinario  che  dinanzi
agli arbitri, il giudizio stesso rimane sospeso fino alla definizione
del procedimento di cui ai commi  5-  bis  ,  5-  ter  ,  5-quater  e
5-quinquies. Nel caso sia stata promossa l'esecuzione forzata in base
ad una sentenza provvisoriamente esecutiva o ad un lodo arbitrale, la
sospensione opera anche nei  confronti  del  procedimento  esecutivo.
L'avvenuta definizione bonaria, il cui importo si intende comprensivo
anche delle spese di giudizio e degli onorari di difesa, estingue  il
giudizio pendente. Alla chiusura del contenzioso per il quale non sia
stata presentata istanza di  definizione  transattiva,  nonche'  alla
definizione delle istanze non esaminate dal  commissario  liquidatore
alla data del 31 dicembre 1993, provvedera' il Ministero  dei  lavori
pubblici.". 
  2. Fino al 31 dicembre 1993 il commissario liquidatore  si  avvale,
ai  fini  delle  operazioni  di  transazione,  del  personale   della
soppressa Agenzia gia' addetto agli affari generali,  all'ufficio  di
ragioneria e di bilancio, all'ufficio legale e all'ufficio tecnico. 
  3. La Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata  ad  anticipare  le
somme occorrenti nei limiti degli importi definiti con  deliberazione
CIPE del  21  settembre  1993,  secondo  le  modalita'  e  condizioni
stabilite dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 3  aprile
1993, n. 96. 
  4. I mutui previsti  dall'articolo  1,  comma  3,  della  legge  23
gennaio 1992, n. 32, nonche' dall'articolo 1, comma 8,  del  decreto-
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, possono essere contratti anche con la
Cassa  depositi  e  prestiti,  che  all'uopo  potra'  utilizzare   le
disponibilita' del fondo di riserva, nonche' con la Banca europea per
gli investimenti - BEI.