IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  provvedimenti  per  l'ordinamento del credito
agrario;
  Visto il decreto interministeriale del 23  dicembre  1989,  con  il
quale  e'  stata  demandata  al  Ministro  del tesoro la competenza a
fissare annualmente la  misura  della  maggiorazione  forfettaria  da
riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le
operazioni  agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della
loro attivita' di intermediazione;
  Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con  il  quale  sono
state  fissate,  per  l'anno  1993,  le  misure  della  maggiorazione
forfettaria di cui sopra per le operazioni aventi durata  fino  a  12
mesi e per quelle di durata superiore a 12 mesi;
  Attesa  la  necessita' di determinare le misure della maggiorazione
forfettaria per l'anno 1994;
                              Decreta:
  La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti  ed  enti
esercenti  il  credito agrario per le operazioni agevolate di credito
agrario  di  esercizio,   a   ristoro   della   loro   attivita'   di
intermediazione, e' fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25%
per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1%
per quelle di durata superiore a 12 mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 dicembre 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI