IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario; Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 1989, con il quale e' stata demandata al Ministro del tesoro la competenza a fissare annualmente la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio a ristoro della loro attivita' di intermediazione; Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale sono state fissate, per l'anno 1993, le misure della maggiorazione forfettaria di cui sopra per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e per quelle di durata superiore a 12 mesi; Attesa la necessita' di determinare le misure della maggiorazione forfettaria per l'anno 1994; Decreta: La maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, a ristoro della loro attivita' di intermediazione, e' fissata, per l'anno 1994, nella misura dell'1,25% per le operazioni aventi durata fino a 12 mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a 12 mesi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 1993 Il Ministro: BARUCCI