La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 (Accesso ai mezzi di informazione) 
  1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione  dei  comizi
elettorali per l'elezione della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
della  Repubblica,  la  Commissione  parlamentare   per   l'indirizzo
generale e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi  detta  alla
concessionaria del servizio pubblico  le  prescrizioni  necessarie  a
garantire, in condizioni di parita' fra loro, idonei spazi di  propa-
ganda nell'ambito  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo,  nonche'
l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello
regionale, e ai partiti o ai  movimenti  politici  di  riferimento  a
livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente  le
rubriche elettorali ed  i  servizi  o  i  programmi  di  informazione
elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate  la  parita'  di
trattamento, la completezza e  l'imparzialita'  rispetto  a  tutti  i
partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale. 
  2. Gli editori di quotidiani e periodici, i titolari di concessioni
e di autorizzazioni radiotelevisive  in  ambito  nazionale  o  locale
nonche' tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attivita'  di
diffusione radiotelevisiva i quali intendano diffondere o trasmettere
a qualsiasi titolo propaganda elettorale nei trenta giorni precedenti
la data delle votazioni per l'elezione della Camera  dei  deputati  e
del Senato della Repubblica, devono  darne  tempestiva  comunicazione
sulle   testate   edite   o    nell'ambito    della    programmazione
radiotelevisiva, per consentire ai candidati, alle liste,  ai  gruppi
di candidati a livello locale  nonche'  ai  partiti  o  ai  movimenti
politici a livello nazionale,  l'accesso  agli  spazi  dedicati  alla
propaganda in condizioni di parita' fra loro. La  comunicazione  deve
essere effettuata secondo le modalita' e con  i  contenuti  stabiliti
dal Garante per  la  radiodiffusione  e  l'editoria.  I  titolari  di
concessioni e di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale o
locale nonche'  tutti  coloro  che  esercitano  in  qualunque  ambito
attivita' di diffusione radiotelevisiva sono tenuti  a  garantire  la
parita' di trattamento anche nei programmi e servizi di  informazione
elettorale. 
  3. Il Garante per la  radiodiffusione  e  l'editoria  definisce  le
regole alle quali i soggetti di cui al comma 2 debbono attenersi  per
assicurare l'attuazione  del  principio  di  parita'  nelle  concrete
modalita' di utilizzazione degli  spazi  di  propaganda,  nonche'  le
regole atte ad assicurare il concreto conseguimento  degli  obiettivi
di cui all'ultimo periodo del comma 2. Il Garante definisce altresi',
avuto riguardo ai prezzi  correntemente  praticati  per  la  cessione
degli spazi pubblicitari, i criteri di  determinazione  ed  i  limiti
massimi  delle  tariffe  per  l'accesso  agli  spazi  di   propaganda
elettorale. 
  4. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi espletano  le
funzioni  loro  demandate  dal  Garante  per  la  radiodiffusione   e
l'editoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1990, n.223,
e  verificano  il  rispetto  delle  disposizioni   dettate   per   le
trasmissioni  radiotelevisive  dalla  Commissione  parlamentare   per
l'indirizzo generale  e  la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi
nonche' dal Garante ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo. 
  5. A decorrere dal  trentesimo  giorno  precedente  la  data  delle
votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica,  nelle  trasmissioni   informative   riconducibili   alla
responsabilita' di una specifica testata giornalistica registrata nei
modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990,
n. 223, la presenza di candidati, esponenti di  partiti  e  movimenti
politici, membri del Governo, delle giunte  e  consigli  regionali  e
degli enti locali deve essere limitata esclusivamente  alla  esigenza
di assicurare la  completezza  e  l'imparzialita'  dell'informazione.
Tale presenza e' vietata in tutte le altre trasmissioni. 
 
          AVVERTENZA:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D,P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
            -   Il   testo   dell'art.  7  della  legge  n.  223/1990
          (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
          e' il seguente:
            "Art.   7   (Comitati    regionali    per    i    servizi
          radiotelevisivi).  -  1.   Ogni consiglio regionale elegge,
          con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere
          e   da   scegliersi   fra    esperti    di    comunicazione
          radiotelevisiva,   un  comitato  regionale  per  i  servizi
          radiotelevisivi.    Il  comitato  regionale  e'  organo  di
          consulenza  della  regione  in  materia radiotelevisiva, in
          particolare per quanto riguarda i  compiti  assegnati  alle
          regioni  della presente legge. Il comitato altresi' formula
          proposte   al   consiglio    di    amministrazione    della
          concessionaria   pubblica   in   merito   a  programmazioni
          regionali  che  possano  essere  trasmesse  sia  in  ambito
          nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni
          regionali programmate dalla concessionaria pubblica.
            2.  La  concessione  di  cui all'art. 2, comma 2, prevede
          forme di collaborazione con le realta' culturali e  inform-
          ative  delle  regioni  e  fissa  i criteri in base ai quali
          possono  essere   stipulate   convenzioni   tra   le   sedi
          periferiche  della  concessionaria pubblica, le regioni e i
          concessionari  privati  in  ambito  locale.   Il   comitato
          regionale   per   i  servizi  radiotelevisivi  definisce  i
          contenuti  di  tali  collaborazioni  e  convenzioni  e   ne
          coordina l'attuazione per conto della regione.
            3.  Le regioni disciplinano il funzionamento dei comitati
          regionali per i servizi radiotelevisivi.
            4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono
          alla costituzione di comitati  provinciali  per  i  servizi
          radiotelevisivi,   in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente articolo.
            5. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e il
          Garante possono avvalersi  dei  comitati  regionali  e  dei
          comitati   provinciali  di  Trento  e  di  Bolzano  per  lo
          svolgimento delle loro funzioni.
            6. E' abrogato l'art. 5 della legge 14  aprile  1975,  n.
          103".
            - Il testo del comma 1 dell'art. 10 della citata legge n.
          223/1990 e' il seguente:
            "Art.  10  (Telegiornali  e giornali radio -  Rettifica -
          Comunicati di organi pubblici). - 1. Ai telegiornali  e  ai
          giornali  radio  si  applicano le norme sulla registrazione
          dei giornali e periodici contenute negli  articoli  5  e  6
          della  legge  8  febbraio  1948,  n.  47;  i  direttori dei
          telegiornali e   dei giornali radio sono,  a  questo  fine,
          considerati direttori responsabili.
            (Omissis)".