IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal primo novembre di ciascun anno; Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che ha sospeso, fino al 31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni, determinando altresi' la misura degli aumenti da corrispondere nell'anno 1993; Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1993) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1993; Considerata la necessita' di indicare la percentuale di variazione per l'aumento di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1 novembre 1994, nonche' le modalita' di attribuzione dell'aumento sull'indennita' integrativa speciale sopracitata e sulle pensioni alle quali si applica l'indennita' medesima; Decreta: Art. 1. La percentuale di variazione per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni per l'anno 1994 e' determinata in misura pari a + 3,5 dal 1 novembre.