IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed
effetto dal primo novembre di ciascun anno;
  Visto l'art. 24, commi 4 e 5, della legge 28 febbraio 1986, n.  41,
i cui criteri e modalita' si applicano ai sensi del predetto art. 11;
  Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  19  settembre  1992,  n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n.  438,
che  ha  sospeso,  fino  al  31 dicembre 1993, l'applicazione di ogni
disposizione di legge o di regolamento che preveda aumenti  a  titolo
di  perequazione  automatica delle pensioni, determinando altresi' la
misura degli aumenti da corrispondere nell'anno 1993;
  Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1992 (Gazzetta  Ufficiale
n.  18  del  23  gennaio 1993) concernente la perequazione automatica
delle pensioni per l'anno 1993;
  Considerata la necessita' di indicare la percentuale di  variazione
per  l'aumento  di perequazione automatica delle pensioni a far tempo
dal  1  novembre  1994,  nonche'   le   modalita'   di   attribuzione
dell'aumento sull'indennita' integrativa speciale sopracitata e sulle
pensioni alle quali si applica l'indennita' medesima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La  percentuale  di  variazione  per  il  calcolo  dell'aumento  di
perequazione delle pensioni per l'anno 1994 e' determinata in  misura
pari a + 3,5 dal 1 novembre.