IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria;
Ritenuto di dover introdurre nel predetto decreto alcune
disposizioni correttive, nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 novembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' modificato
ai sensi dei seguenti articoli.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o
alle quali e' stato operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi ed i
regolamenti.
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 421/1992 (Delega
al Governo per la riorganizzazione e la revisione delle
discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di
previdenza e di finanza territoriale) prevede che:
"Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
comma 1, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi
determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle
commissioni di cui al comma 3, potranno essere emanate, con
uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
Note all'art. 1:
- Il D. Lgs. n. 502/1992 reca: "Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".