IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera
C), e  l'art.  45  della  legge  istitutiva  del  Servizio  sanitario
nazionale 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la  legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita'
trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la
produzione di plasmaderivati" e i decreti ministeriali attuativi;
  Visto l'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107;
  Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991;
  Ritenuto che occorre provvedere ad aggiornare il prezzo unitario di
cessione delle unita' di sangue tra servizi  sanitari,  uniforme  per
tutto il territorio nazionale;
  Sentita  la  Commissione  nazionale  per il servizio trasfusionale,
nella seduta del 22 gennaio 1993;
  Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6  luglio
1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  costi  che  concorrono  a formare il prezzo unitario di cessione
delle unita' di sangue  tra  servizi  sanitari  pubblici  e  privati,
uniforme per tutto il territorio nazionale, sono:
   i costi per le attivita' associative;
   i costi per le attivita' di raccolta;
   i  costi  per l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti dalla
legislazione vigente.