IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 4, primo comma, n. 6), l'art. 6, primo comma, lettera C), e l'art. 45 della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati" e i decreti ministeriali attuativi; Visto l'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107; Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991; Ritenuto che occorre provvedere ad aggiornare il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari, uniforme per tutto il territorio nazionale; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, nella seduta del 22 gennaio 1993; Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993; Decreta: Art. 1. I costi che concorrono a formare il prezzo unitario di cessione delle unita' di sangue tra servizi sanitari pubblici e privati, uniforme per tutto il territorio nazionale, sono: i costi per le attivita' associative; i costi per le attivita' di raccolta; i costi per l'esecuzione dei controlli ed esami prescritti dalla legislazione vigente.