IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente  l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
619,  concernente l'istituzione dell'Istituto superiore prevenzione e
sicurezza del lavoro (ISPESL);
  Visto il decreto-legge 30 giugno  1982,  n.  390,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  12  agosto 1982, n. 597, concernente la
disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative  delle  unita'
sanitarie  locali  e  dell'Istituto  superiore  per  la prevenzione e
sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2;
  Visto il decreto interministeriale  23  dicembre  1982  concernente
l'autorizzazione alle unita' sanitarie locali ad esercitare attivita'
omologativa   di   primo  o  nuovo  impianto  in  nome  e  per  conto
dell'Istituto superiore per la prevenzione  e  sicurezza  del  lavoro
relativamente   ai  dispositivi  di  protezione  contro  le  scariche
atmosferiche ed agli impianti di messa a terra;
  Considerato che  tale  attivita'  non  viene  svolta  dalle  unita'
sanitarie locali con tempestivita' e con uniformita' di indirizzo;
  Ritenuto  quindi  necessario  garantire  la sicurezza sui luoghi di
lavoro ed assicurare  l'unicita'  delle  procedure  tecnico-operative
sull'intero territorio nazionale;
  Constatato  che  l'Istituto  superiore  prevenzione e sicurezza del
lavoro e' comunque in grado di  assicurare  su  tutto  il  territorio
nazionale  l'attivita'  omologativa  di  primo  o  nuovo  impianto in
precedenza delegata alle unita' sanitarie locali;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parare  espresso  dal  Consiglio  di  Stato  nell'adunanza
generale del 21 novembre 1991;
  Constatato  che  in  data  15  ottobre  1993 e' stata effettuata la
comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  in  forza
all'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                           A D O T T A N O
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL)
esercita  direttamente  le  seguenti attivita' omologative di primo o
nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata:
    a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale  del
22  febbraio  1965  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale);
    b) installazioni  e  dispositivi  di  protezione  dalle  scariche
atmosferiche  (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n.
547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
  2.  Per  tali  servizi  all'ISPESL  sono  versati  i  corrispettivi
previsti dalla vigente tariffa.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  D.L.  n. 390/1982 e' il
          seguente:
             "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite  o  trasferite
          alle  unita'  sanitarie  locali  dagli articoli 19, 20 e 21
          della legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  e'  attribuita,  a
          decorrere  dal  1  luglio  1982,  all'ISPESL,  la  funzione
          statale di omologazione dei prodotti industriali  ai  sensi
          dell'art.  6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge
          23  dicembre  1978,  n.  833,  nonche'  il   controllo   di
          conformita'  dei  prodotti  industrialli  di  serie al tipo
          omologato.
             Per omologazione di un prodotto industriale  si  intende
          la  procedura  tecnico-amministrativa  con  la  quale viene
          provata  e  certificata  la  rispondenza  del  tipo  o  del
          prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione
          sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici
          requisiti   tecnici  prefissati  ai  sensi  e  per  i  fini
          prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche'
          anche ai fini della qualita' dei prodotti.
             Con    decreto    interministeriale     dei     Ministri
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato, della
          sanita' e del lavoro e  della  previdenza  sociale  possono
          essere  autorizzati  all'esercizio delle funzioni di cui al
          precedente primo comma anche laboratori pubblici o  privati
          riconosciuti  idonei, nonche' l'autocertificazione da parte
          delle aziende produttrici  limitatamente  alla  conformita'
          dei  prodotti  di  serie. I requisiti delle imprese ammesse
          all'autocertificazione sono determinati con un regolamento,
          approvato    dagli    stessi    Ministri    con     decreto
          interministeriale.
             Le  procedure  e le modalita' amministrative e tecniche,
          le specifiche tecniche,  le  forme  di  attestazione  e  le
          tariffe  dell'omologazione  sono  determinate  con  decreti
          interministeriali   dei   Ministri   dell'industria,    del
          commercio  e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e
          della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.
             Sino  all'emanazione  dei  decreti  di  cui   al   comma
          precedente,  l'ISPESL  opera alla stregua delle procedure e
          tariffe  vigenti  presso  le  amministrazioni   attualmente
          competenti".
             -  Il  D.M.  23  dicembre 1982 e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  356  del  29
          dicembre 1982.
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.