IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL); Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unita' sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1982 concernente l'autorizzazione alle unita' sanitarie locali ad esercitare attivita' omologativa di primo o nuovo impianto in nome e per conto dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro relativamente ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ed agli impianti di messa a terra; Considerato che tale attivita' non viene svolta dalle unita' sanitarie locali con tempestivita' e con uniformita' di indirizzo; Ritenuto quindi necessario garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ed assicurare l'unicita' delle procedure tecnico-operative sull'intero territorio nazionale; Constatato che l'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro e' comunque in grado di assicurare su tutto il territorio nazionale l'attivita' omologativa di primo o nuovo impianto in precedenza delegata alle unita' sanitarie locali; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parare espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 21 novembre 1991; Constatato che in data 15 ottobre 1993 e' stata effettuata la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in forza all'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A D O T T A N O il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'Istituto superiore prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) esercita direttamente le seguenti attivita' omologative di primo o nuovo impianto secondo la normativa a fianco indicata: a) impianti di messa a terra (art. 328 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale); b) installazioni e dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche (art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 aprile 1955; decreto ministeriale del 22 febbraio 1965 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale). 2. Per tali servizi all'ISPESL sono versati i corrispettivi previsti dalla vigente tariffa. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 390/1982 e' il seguente: "Art. 2. - Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unita' sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' attribuita, a decorrere dal 1 luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' il controllo di conformita' dei prodotti industrialli di serie al tipo omologato. Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' anche ai fini della qualita' dei prodotti. Con decreto interministeriale dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale possono essere autorizzati all'esercizio delle funzioni di cui al precedente primo comma anche laboratori pubblici o privati riconosciuti idonei, nonche' l'autocertificazione da parte delle aziende produttrici limitatamente alla conformita' dei prodotti di serie. I requisiti delle imprese ammesse all'autocertificazione sono determinati con un regolamento, approvato dagli stessi Ministri con decreto interministeriale. Le procedure e le modalita' amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma precedente, l'ISPESL opera alla stregua delle procedure e tariffe vigenti presso le amministrazioni attualmente competenti". - Il D.M. 23 dicembre 1982 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 356 del 29 dicembre 1982. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.