IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge  9  novembre  1993,  n.  445,  recante  disposizioni  per
l'assestamento del bilancio, con cui si e' stabilito, in lire 154.500
milioni il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno
in corso;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo,  cura  normalmente  operazioni  di  reimpiego di capitali di
titoli nominativi rimborsabili, di  cui  all'art.  2  della  legge  6
agosto  1966,  n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali
in  titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base   alle
disposizioni  vigenti  e  ritenuto di utilizzare gli importi di dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine  di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto   servizio,
rendendolo,  nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il  4
dicembre  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  149.657
miliardi;
  Tenuto altresi' conto che l'emissione  di  una  sesta  tranche  dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
al  netto  dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del
limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;
  Visti i propri decreti  22  settembre  1993,  7  ottobre  1993,  22
ottobre  1993,  5  novembre  1993  e 22 novembre 1993, con i quali e'
stata  disposta  l'emissione  rispettivamente  della   prima,   della
seconda,  della  terza, della quarta e della quinta tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 9% 1 ottobre 1993/1996;
  Ritenuto, in relazione alle  condizioni  di  mercato,  di  disporre
l'emissione  di  una  sesta  tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro
poliennali 1 ottobre  1993/1996  da  destinare  a  sottoscrizioni  in
contanti;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 9% - 1 ottobre 1993/1996, per un  importo  di  lire  1.000
miliardi  nominali,  da  destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al
prezzzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di  assegnazione
dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono vincolanti  ed  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  Restano  ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,   e
dell'art.  15  del  predetto  decreto ministeriale 22 settembre 1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%,  pagabile  in  due
semestralita'  posticipate, il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno,
come la prima tranche dei predetti  buoni  del  Tesoro  poliennali  1
ottobre 1993/1996.