IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;
  Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare  l'ottavo  comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2
della legge  9  novembre  1993,  n.  445  (recante  disposizioni  per
l'assestamento  del  bilancio),  con  cui  si  e'  stabilito, in lire
154.500 milioni il limite massimo di emissione  dei  titoli  pubblici
per l'anno in corso;
  Visto  l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 convertito
in legge 19 luglio 1993,  n.  237,  con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione  dei  titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio  decreto  23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 4
dicembre  1993  ammonta,  al  netto  dei  rimborsi,  a  lire  149.657
miliardi;
  Tenuto  altresi'  conto  che l'emissione di una seconda tranche dei
buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre
al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al  raggiungimento  del
limite massimo di cui alla citata legge n. 445/1993;
  Visto  il  proprio  decreto  5 novembre 1993, con il quale e' stata
disposta l'emissione di  una  prima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023;
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione di una seconda tranche  dei  predetti  buoni  del  Tesoro
poliennali  1  ottobre  1993/2023  da  destinare  a sottoscrizioni in
contanti;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,  recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro
poliennali  9%  -  1 novembre 1993/2023, per un importo di lire 1.500
miliardi nominali, da  destinare  a  sottoscrizioni  in  contanti  al
prezzo  di  aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione
di buoni stessi.
  I  buoni  sono  emessi  senza  indicazione  di   prezzo   base   di
collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il  prezzo  di  aggiudicazione  risultera'  dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le  richieste  risultate  accolte sono vincolanti ed irrevocabili e
danno   conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle    relative
operazioni.
  Restano   ferme  le  disposizioni  dell'art.  1,  quarto  comma,  e
dell'art. 15 del  predetto  decreto  ministeriale  5  novembre  1993,
riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni anno,
come la prima tranche dei predetti  buoni  del  Tesoro  poliennali  1
novembre 1993/2023.