IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione di taluni enti e casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico Istituto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. E' istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro ed adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicita' ed imprenditorialita'. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. 2. Previa armonizzazione degli ordinamenti pensionistici delle forme di previdenza esclusive con il regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, sara' disciplinata con successivo provvedimento di legge l'assunzione da parte dell'INPDAP dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato, mediante l'istituzione di apposite gestioni autonome. 3. L'INPDAP e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENPDEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e' soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP. 5. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonche' nella titolarita' nei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. In ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, ne' azioni dei creditori delle altre gestioni. 6. Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 5 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonche' i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati. 7. I beni mobili ed immobili e ogni altra attivita' appartenenti agli enti, all'Istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonche' i beni e le attivita' successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non e' consentito, se non nei limiti e secondo le modalita' previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attivita' o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attivita'. 8. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti e le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla e' innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse. 9. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attivita' degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1994.