Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Romana  Die-
sel, con sede in Roma e unita' di Roma, via Collatina, per i quali e'
stato  stipulato  un  contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 27  ore  settimanali
nei confronti di cinquantatre lavoratori a fronte di un organico pari
a  centonovantanove  dipendenti.  Per  i  lavoratori part-time pari a
diciannove    unita',    l'orario    settimanale     svolto     sara'
proporzionalmente  ridotto, per il periodo dal 1 settembre 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Italconf,
con sede in Rosora, frazione Angeli  (Ancona)  e  unita'  di  Rosora,
frazione  Angeli (Ancona) per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  mediamente  28,3  ore  riguardante  tutti  i
settantuno lavoratori in organico, per il periodo dal 13 aprile  1993
al 31 ottobre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silvam,  con
sede  in Pordenone e unita' di Pordenone-Pozzuolo del Friuli-Codroipo
(Pordenone), per i quali e' stato stipulato un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 28 ore medie settimanali, nei confronti di diciotto dipendenti
su un organico complessivo di ottantotto dipendenti, per  il  periodo
dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Vecoper
Italiana,   con  sede  in  Istrana  (Treviso)  e  unita'  di  Istrana
(Treviso), per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 24 ore massime settimanali nei confronti di trentuno operai  a
decorrere  dal  13  aprile 1993, di nove impiegati a decorrere dal 31
maggio 1993 e di due impiegati e sedici operai  a  decorrere  dal  31
maggio  1993,  a fronte di un organico complessivo pari a sessantatre
unita' lavorative, per il periodo dal 13 aprile 1993 al  31  dicembre
1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Simona
Confezioni, con sede in San Piero in Bagno (Forli') e unita'  di  San
Piero  in Bagno (Forli'), per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a: 28 ore medie settimanali nell'arco dell'anno,
corrispondente al  30%  dell'orario  normale  contrattuale,  con  una
distribuzione   nell'arco  dell'anno  secondo  moduli  orizzontali  e
verticali, nei confronti di centotrentadue lavoratori su un  organico
complessivo  di  centoquarantaquattro  unita',  per  il periodo dal 1
giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni A
& B, con sede in Lanciano (Chieti) e unita' di Lanciano (Chieti), per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  20  ore
medie  settimanali  nei  confronti  di  ventidue  unita'  costituenti
l'intero organico aziendale, per il periodo dal 1 aprile 1993  al  30
settembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Riganti, con
sede in Solbiate Arno (Varese) e unita' di  Solbiate  Arno  (Varese),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31  ore
settimanali  nei confronti di ventisei impiegati (7 ore al giorno dal
lunedi al giovedi e 3 ore il venerdi) e 28 ore medie settimanali  nei
confronti  di  centotrentasette  operai  ed  equiparati;  4 ore medie
settimanali per cinque operai, per il periodo dall'11 maggio 1993  al
10 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fratelli
Bono,  con  sede  in  Vicenza  e unita' di Cittadella (Padova), Schio
(Vicenza) e Vicenza, per i quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: un numero di  ore  inferiore  effettuate  per  le
trentotto   unita'   lavorative   interessate   su   un  organico  di
cinquantotto lavoratori, impiegati presso le diverse unita',  per  il
periodo dal 1 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e dell'art. 7 del decreto-legge 30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito  con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, in
favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Geroservice,  con  sede
in Bari e unita' di Bari, per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: un minimo di 20 ore  ed  un  massimo  di  34  ore
settimanali  per  duecentosedici  unita'; da 36 ore settimanali ad un
minimo  di  20  ed   un   massimo   di   25   ore   settimanali   per
quattrocentonovanta  unita';  da  34  ore  settimanali  a  20 ore per
ottantotto unita'; da 30 ore settimanali a  20  ore  per  settantotto
unita', per il periodo dal 17 aprile 1993 al 16 ottobre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Frattolin,
con  sede  in  Latisana  (Udine)  e unita' di Latisana (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzionone dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
settimanali in termini "verticali" inizialmente alternando un  giorno
di  lavoro con un giorno di riposo nei confronti di cinque dipendenti
a decorrere dal 1 settembre 1993 e quattro operai a decorrere  dal  1
novembre  1993 su un organico di trentadue dipendenti, per il periodo
dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzavara,
con sede in Basiliano (Udine) e unita' di Basiliano  (Udine),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a:  riduzione
orizzontale  pari  a  28  ore medie settimanali e riduzione verticale
pari a 20 ore medie settimanali e plurisettimanali nei  confronti  di
cinquantanove  dipendenti  su  un  organico di sessantacinque, per il
periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hauswagen,
con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato  un
contratto   collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 33 ore settimanali  nei  confronti
di cinquantasette lavoratori full time a fronte di un organico pari a
cinquantotto unita', per un lavoratore par-time, l'orario settimanale
svolto,  pari a 20 ore, sara' ridotto a 16,30 ore settimanali, per il
periodo dal 1 settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Autocentri
Balduina, con sede in Roma e sede legale-amministrativa e filiali  di
Roma,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  34  ore  settimanali  nei  confronti  di centosessantacinque
dipendenti  full time a fronte di un organico pari a centosessantasei
unita'. Per un lavoratore part-time l'orario settimanale svolto, pari
a 20 ore, sara' ridotto a 17 ore settimanali, per il  periodo  dal  1
settembre 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Co.Me.Sa. -
Compagnia medico sanitaria, con sede in Assago (Milano) e  unita'  di
Assago  (Milano),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore a: 28 ore medie settimanali, per il periodo dal 3
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fantoni
Pareti, con sede in Attimis (Udine) e unita' di Attimis (Udine),  per
i  quali  e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  28  ore
medie   settimanali   attuando   una   riduzione  sia  verticale  che
orizzontale, nei confronti di trentotto dipendenti su un organico  di
sessantuno  unita',  per il periodo dal 24 maggio 1993 al 31 dicembre
1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E.,
con sede in Bologna e unita' di Gorizia, Trieste e Udine, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  31,54  ore  medie
settimanali  nei confronti di settantasei unita' occupate nell'unita'
di Gorizia, Trieste ed Udine a  fronte  di  un  organico  complessivo
presente  nel  Friuli-Venezia  Giulia pari a centosettantasei unita',
per il periodo dal 14 giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam 86,
con sede in Roma e unita' di Ancona, per i quali e'  stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a:  mediamente  26  ore,  riguardante
tutti  i  quarantasei  dipendenti  in organici, per il periodo dal 12
luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Carlo
Filipponi, con sede in  Falconara  Marittima  (Ancona)  e  unita'  di
Falconara  (Ancona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro   da   40  ore  a:  mediamente  20  ore  per  cinquantuno  dei
cinquantanove dipendenti in organico, per il  periodo  dal  1  luglio
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,
con  sede  in  Bologna  e  filiale  di  Latina,  per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore a: 2080 ore annue (52
settimane per 40 ore), a 1640 ore annue (41 settimane per 40 ore). La
riduzione verticale dell'orario di lavoro su base annua avverra'  per
settimane  intere  e  per  gruppi  di  settimane, per un totale di 11
settimane annue, pari a  440  ore,  e  interessera'  centodiciassette
lavoratori  a  fronte di centocinquantasei unita', per il periodo dal
31 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pirampepe,
con sede in Pomezia (Roma) e unita' di Pomezia (Roma), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a: 30 ore medie
settimanali, nei confronti di quattordici dipendenti a fronte  di  un
organico di diciannove unita' per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Hertz
Italiana,  con  sede  in  Roma e unita' di uffici, stazioni e filiali
nazionali, per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 35 ore medie settimanali con  riduzione  all'inizio  e/o  alla
fine  dell'orario  giornaliero  della  singola  unita' produttiva nei
confronti di duecentoventisette lavoratori su un organico complessivo
di  quattrocentoventuno  unita',  per  i  lavoratori   part-time   la
riduzione  dell'orario  di lavoro verra' applicata proporzionalmente,
per il periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Hertz
Italiana, con sede in Roma  e  unita'  di  Roma  (sede  cen.  -  Roma
Fiumicino-Ciampino),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 35 ore medie settimanali con riduzione all'inizio
e/o   alla   fine   dell'orario   giornaliero  della  singola  unita'
produttiva,   nei  confronti  di  centotrentanove  lavoratori  su  un
organico di quattrocentoventuno unita', per i lavoratori part-time la
riduzione dell'orario  verra'  applicata  proporzionalmente,  per  il
periodo dal 1 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  S.I.T.E.,
con  sede  in  Bologna  e  unita' di Rovigo e Belluno, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione  dell'orario  di  lavoro da 40 ore a: un numero di ore
settimanali inferiore secondo lo schema  allegato,  per  centoquattro
lavoratori  su  centoventicinque dipendenti nell'unita' produttiva di
Rovigo e  centoventotto  lavoratori  su  centoquarantadue  dipendenti
nell'unita'  produttiva  di Belluno, per il periodo dal 1 aprile 1993
al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l. PBO -
Industria ossidi di piombo, con sede in La  Spezia  e  unita'  di  La
Spezia,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  32  ore  settimanali  nei confronti di ventidue unita' su un
organico complessivo di ventisette lavoratori, per il periodo  dal  1
febbraio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l.  I.C.C.I.,
con  sede  in  Tolmezzo  (Udine)  e unita' di Tolmezzo (Udine), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzionone dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore
medie settimanali (2 settimane a 40 ore e 2 settimane a zero ore) nei
confronti  di  sessanta  unita'  (quarantasei  operai  e  quattordici
impiegati)  su un organico complessivo di centotrentanove lavoratori,
per il periodo dal 26 aprile 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Cotonificio
G. Colombo V & C., con sede in Gorla  Minore  (Varese)  e  unita'  di
Gorla  Minore  (Varese),  per i quali e' stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da  40  ore  a:  20  ore  medie  settimanali nei confronti di
diciassette lavoratori  del  reparto  tessitura  (2  squadre  che  si
alternano  al lavoro nell'arco della settimana: la squadra "A" 24 ore
primi tre giorni della settimana, la "B" 16 ore giovedi' e venerdi' e
viceversa) e da 40 a  24  ore  settimanali  per  due  lavoratori  del
reparto  imbozzinatura,  su  un  organico complessivo di ventiquattro
lavoratori, per il periodo dal 9 maggio 1993 all'8 novembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Mataf  di
Matteo  Tavaglianti e figli, con sede in Putignano (Bari) e unita' di
Putignano (Bari),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a:  21  ore  settimanali  nei  confronti  di  sedici
lavoratori  su  un organico totale di ventisei unita', per il periodo
dal 16 marzo 1993 al 5 settembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.E.P., con
sede in Pergola (Pesaro) e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 28 ore, riguardante
quarantadue dei cinquantuno dipendenti in organico,  per  il  periodo
dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Nuova
Scaini, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari), per i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un massimo
di 28  ore  settimanali  e  riguardanti  centotrenta  lavoratori  dei
centonovantasette  in  organico, per il periodo dal 15 maggio 1993 al
31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a. Saint
Andrews, con sede in Fano (Pesaro) e unita' di Fano (Pesaro),  per  i
quali  e'  stato  stipulato  un contratto collettivo aziendale che ha
stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40  ore  a:  28  ore
settimanali   (5  ore  e  36  minuti  per  5  giorni)  in  favore  di
centoventisei dei centoventinove dipendenti, per  il  periodo  dal  1
maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.n.c.  F.lli
Campana,  con sede in Pesaro e unita' di Pesaro, per i quali e' stato
stipulato un contratto collettivo  aziendale  che  ha  stabilito  una
riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 35 ore settimanali per
quarantacinque dei quarantotto  dipendenti,  per  il  periodo  dal  1
giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Meccanica
costruzioni,  con sede in Sassari e unita' di Sassari, per i quali e'
stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito
una  riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali,
con turnazioni bisettimanali di squadre  composte  da  dodici  operai
ciascuna, per complessivi trentuno lavoratori (ventinove operai e due
intermedi) su centocinquanta in organico, per il periodo dal 5 aprile
1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l.  Alfa,  con
sede  in Novafeltria (Pesaro) e unita' di Novafeltria (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto  collettivo  aziendale  che  ha
stabilito  una  riduzione  dell'orario  di lavoro da 40 ore a: 35 ore
settimanali dal  1  marzo  1993  al  31  maggio  1993  ed  a  30  ore
settimanali  dal  1  giugno  1993  al  28  febbraio 1994 per settanta
lavoratori degli ottantacinque in organico,  per  il  periodo  dal  1
marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.E.M.,  con
sede  in  Frontone (Pesaro) e unita' di Pergola (Pesaro), per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: un minimo di 28  ore
settimanali,  riguardante  ventuno  dei  ventiquattro  dipendenti  in
organico, per il periodo dal 12 luglio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CON. BI.
Confezioni Biancheria, con sede  in  Cislago  (Varese)  e  unita'  di
Cislago)  (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro  da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5 giorni
alla settimana) nei confronti di settantaquattro unita' (suddivisi in
due squadre si avvicenderanno settimanalmente con orario 8,30/12,30 1
turno,  13,45/17,45  2  turno)  su   un   organico   complessivo   di
settantanove  lavoratori,  per  il  periodo  dal 21 aprile 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rondine
Cucirini Alba, con sede in Gallarate (Varese) e unita'  di  Gallarate
(Varese),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto collettivo
aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da  40
ore  a:  30  ore  settimanali nei confronti di trentatre unita' su un
organico complessivo di quarantasette lavoratori, per il periodo  dal
1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  Lucatello
Angelo,  con sede in Roncade (Treviso) e unita' di Roncade (Treviso),
per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale  che
ha  stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore
settimanali per quarantacinque unita' su un organico  complessivo  di
ottantanove  lavoratori,  per  il  periodo  dal  13 aprile 1993 al 31
dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fontemura,
con sede in Arezzo e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato
un contratto collettivo aziendale  che  ha  stabilito  una  riduzione
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  a:  31  o  32  ore settimanali,
alternando settimane con riduzione di 9 ore e settimane con riduzione
di 8 ore lavorative per dieci lavoratori su un organico  di  quindici
unita', per il periodo dal 1 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Macchingraf,
con sede in  Ospitate  di  Bollate  (Milano)  e  unita'  di  Bologna,
Firenze,  Ospitate  di Bollate (Milano), Padova e Torino, per i quali
e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito
una riduzione dell'orario di lavoro da  40  ore  a:  31,5  ore  medie
settimanali per il personale di ass. tec. (riduzione media di 8,5 ore
settimanali  su base trimestrale pari a una riduzione di 102 ore ogni
12 settimane) e a 33,5 ore medie settimanali per i restanti (6,5  ore
giornaliere   per   5   giorni   alla  settimana)  nei  confronti  di
duecentoventiquattro unita' costituenti  l'intero  organico,  per  il
periodo dal 17 maggio 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Laboratori
Mediplast, con sede in Ripalta Cremasca (Cremona) e unita' di Ripalta
Cremasca  (Cremona),  per  i  quali  e'  stato stipulato un contratto
collettivo aziendale che ha stabilito una  riduzione  dell'orario  di
lavoro da 40 ore a: 15 ore settimanali per quarantaquattro lavoratori
da  20 ore settimanali a 10 ore settimanali per ventidue lavoratori e
da 40 ore settimanali a 20 ore settimanali per cinque lavoratori, per
il periodo dal 16 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti  dalla  S.p.a.  I.A.C.  -
Industria  Adriatica Confezioni, con sede in Chieti Scalo e unita' di
Chieti Scalo, per i quali e' stato stipulato un contratto  collettivo
aziendale  che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40
ore a: 25 ore settimanali per duecentoventicinque  lavoratori  su  un
organico  complessivo  di seicentotrentacinque unita', con alternanza
su due turni giornalieri di 5 ore ciascuno,  per  il  periodo  dal  1
giugno 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  in  favore   dei   lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.
Calzaturificio  Cabiria,  con  sede  in  Monsummano Terme (Pistoia) e
unita' di Monsummano Terme (Pistoia), per i quali e' stato  stipulato
un  contratto  collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione
dell'orario di lavoro da 40 ore a: 30 ore settimanali per quattordici
dipendenti su un organico di ventuno, alternando settimane ad  orario
superiore  a  settimane ad orario inferiore alla media stabilita, per
il periodo dal 22 marzo 1993 al 31 dicembre 1993.
   Con  decreto  ministeriale  24  novembre  1993  e'   disposta   la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.  863,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imeas, con
sede in Villa Cortese (Milano) e unita' di  Villa  Cortese  (Milano),
per  i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che
ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a: 31  ore
settimanali  (3 giorni per 8 ore 1 giorno per 7 ore) nei confronti di
settantasette  lavoratori  su  un  organico  complessivo  di  ottanta
unita', per il periodo dal 31 maggio 1993 al 30 dicembre 1993.
   Con   decreto   ministeriale  24  novembre  1993  e'  disposta  la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Maglificio
Maristella,  con  sede  in  Busto  Arsizio (Varese) e unita' di Busto
Arsizio (Varese),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un  contratto
collettivo  aziendale  che  ha stabilito una riduzione dell'orario di
lavoro da 40 ore a: 20 ore settimanali (4 ore al giorno per 5  giorni
alla  settimana)  nei  confronti  di  ventidue  unita' su un organico
complessivo di ventiquattro lavoratori, per il periodo dal  29  marzo
1993 al 28 settembre 1993.