IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il titolo II della  legge  9  gennaio  1991,  n.  10,  ed  in
particolare  l'art. 28, comma 1, il quale prevede che il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo,  deve  depositare  in  comune,  in
doppia  copia  insieme  alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli  25  e  26  della  stessa  legge,  il
progetto  delle  opere  stesse  corredato  da  una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti,  che  ne  attesti  la
rispondenza  alle  prescrizioni  per  il  contenimento del consumo di
energia degli edifici e relativi impianti termici;
  Visto il comma 3 del medesimo art. 28 della legge  n.  10/1991,  il
quale  prevede  che la predetta documentazione debba essere compilata
secondo  modalita'  stabilite  con  proprio  decreto   dal   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  l'art.  37, comma 2, della medesima legge n. 10/1991 secondo
cui i decreti ministeriali di cui al predetto titolo  II  entrano  in
vigore centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio
e  la  manutenzione  degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia;
  Ritenuto di dover approvare schemi tipo per la  compilazione  delle
predette relazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  approvati  i modelli tipo per la compilazione della relazione
di cui all'art. 28 della legge n. 10/1991 secondo gli schemi  di  cui
agli  allegati  A,  B  e  C al presente decreto, differenziati per le
seguenti tipologie:
    a)  opere  relative  ad  edifici  di  nuova   costruzione   o   a
ristrutturazione  di  edifici  (con  riferimento  all'intero  sistema
edificio-impianto termico);
    b) opere relative agli impianti termici di nuova installazione in
edifici  esistenti  e  opere  relative  alla  ristrutturazione  degli
impianti termici;
    c) sostituzione di generatori di calore.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 dicembre 1993
                                                  Il Ministro: SAVONA