Alle prefetture
                                  Alle   regioni   ed  alle  province
                                  autonome tramite  i  commissari  di
                                  Governo
                                  All'Unione  delle province italiane
                                  (UPI)
                                  All'Associazione   nazionale    dei
                                  comuni italiani (ANCI)
                                  Ai  Consigli nazionali degli ordini
                                  e   dei    collegi    professionali
                                  abilitati   alla  progettazione  di
                                  edifici e relativi impianti
  L'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prescrive fra  l'altro
che   il  proprietario  dell'edificio,  o  chi  ne  ha  titolo,  deve
depositare  in  comune,  in  doppia  copia  insieme   alla   denuncia
dell'inizio  dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e
26 della stessa legge, il progetto delle opere  stesse  corredato  da
una   relazione   tecnica,   sottoscritta   dal   progettista  o  dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni  per  il
contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti
termici.
  Tali prescrizioni sono in misura determinante contenute nel decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme
per  la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici (supplemento ordinario  n.  96  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993).
  Questo  Ministero  ha  emanato  in data odierna apposito decreto ai
sensi del comma 3 del citato art. 28, per determinare le modalita' di
compilazione della relazione tecnica di cui sopra e ritiene opportuno
fornire, con la presente circolare, alcuni chiarimenti interpretativi
in merito all'applicazione delle disposizioni cui fa  riferimento  il
predetto decreto.
1. Finalita'.
  Preliminarmente  si  fa  presente  di ritenere che la "ratio" delle
disposizioni in questione  sia  di  introdurre  (ovvero  estendere  e
rafforzare  rispetto  alle norme vigenti) un obbligo di progettazione
per le opere aventi  rilievo  per  il  contenimento  dei  consumi  di
energia  degli  edifici  ed  un  connesso  obbligo  di  redazione  di
un'apposita relazione tecnica attestante che tali  opere  sono  state
progettate nel rispetto delle prescrizioni della legge e dei relativi
regolamenti di attuazione.
  Il  deposito  presso  gli  uffici  comunali  del  progetto  e della
relazione  e'  finalizzato  a  consentire  agli  organi  preposti  di
verificare  tale  rispondenza  anche in fase di relazione delle opere
stesse.
2. Campo di applicazione.
  L'art. 28 della  legge  n.  10/1991  individua  genericamente  come
ambito  di  applicazione  della  disposizione  le  "opere di cui agli
articoli 25 e 26"  della  medesima  legge.  Gli  articoli  richiamati
tuttavia  non  contengono alcuna dettagliata individuazione di opere,
ma solo alcuni  riferimenti  da  cui  puo'  ricavarsi  qualche  utile
indicazione al riguardo.
  L'art.  25,  in  particolare, individua come ambito di applicazione
dell'intero titolo II della legge n.  10/1991,  in  cui  e'  compreso
anche  l'art.  28,  "i  consumi  di  energia negli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la  destinazione  d'uso",  evidenziando  la
necessita' di graduare l'applicazione delle disposizioni in questione
per  quanto  concerne  gli  interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio.
  L'art. 26, fa altresi' generico  riferimento  ai  "nuovi  impianti,
lavori,  opere,  modifiche, installazioni", agli "interventi in parti
comuni di edifici", alla progettazione di "edifici .. e impianti  non
di  processo  ad essi associati", accomunando tali opere in relazione
alla finalizzazione al contenimento  dei  consumi  di  energia  degli
edifici.
  Questo  Ministero,  pertanto,  ritenendo  che la norma debba essere
applicata, con la necessaria gradualita', esclusivamente  alle  opere
che  hanno  rilievo  ai  fini del contenimento dei consumi di energia
degli edifici, ha individuato schemi  di  relazione  tecnica  per  le
opere  relative  alle  strutture  edilizie  esterne,  alle  strutture
interne di separazione tra alloggi o unita' immobiliari confinanti ed
agli impianti termici, nel caso di edifici di nuova costruzione o  di
ristrutturazione  di edifici esistenti, nonche' per l'installazione o
ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti.
  Fra gli interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria  degli
impianti,   invece,   in  relazione  ai  suesposti  principi,  questo
Ministero ha ritenuto di predisporre un  modello  tipo  di  relazione
tecnica solo per la sostituzione dei generatori di calore.
  Nel  caso della sostituzione dei generatori di calore, infatti, una
progettazione, sia pure semplificata e' di fatto resa necessaria gia'
dalla prescrizione di cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26 agosto 1993, n. 412, secondo cui il
dimensionamento di  tali  generatori,  indipendentemente  dalla  loro
taglia,  comporta  una  verifica del "rendimento di generazione medio
stagionale", requisito prestazionale che garantisce, nella condizione
di effettivo esercizio dell'impianto, il trasferimento di  una  certa
quota  dell'energia contenuta nel combustibile al fluido termovettore
in uscita dal generatore.
  Peraltro il predetto modello tipo di  relazione  e'  riferito  alla
sostituzione  dei  generatori  di potenza nominale superiore a 35 kW.
Per i generatori di taglia inferiore,  tipicamente  monofamiliari  ed
alimentari  a  gas,  infatti,  la  redazione di una relazione tecnica
secondo tale modello costituirebbe un onere eccessivo, oltre che  per
i cittadini interessati, anche per le autorita' locali competenti, in
relazione   all'elevato   numero   di   pratiche  da  gestire  ed  in
considerazione della possibilita' di acquisire  informazioni  per  il
censimento   di   tali   generatori   direttamente   dalle   societa'
distributrici del gas. Si rimette pertanto alle competenti  autorita'
locali  ogni  determinazione  circa i casi in cui, tenuto conto dello
spirito e della lettera delle norme in  argomento,  la  presentazione
della relazione tecnica sia da ritenere comunque necessaria anche per
la sostituzione di generatori di potenza nominale pari o inferiore ai
35  kW,  ancorche'  con  modalita'  semplificate  che  ne restringano
comunque il contenuto ai soli elementi identificativi dell'impianto e
del  generatore  installato  nonche'  alla  dichiarazione  finale  di
rispondenza alle prescrizioni della legge.
3. Deposito della relazione.
  Quanto  alla  prescrizione  inerente  il  deposito  in comune della
relazione tecnica in argomento "insieme alla denuncia dell'inizio dei
lavori", si ritiene che il legislatore abbia inteso fare  riferimento
alla  comunicazione  di  inizio lavori gia' prescritta in determinati
casi dalle vigenti norme in materia di concessioni  o  autorizzazioni
edilizie.  Pertanto, per gli eventuali casi in cui tale comunicazione
di inizio lavori non debba obbligatoriamente  essere  effettuata,  la
disposizione   di   cui  all'art.  28  della  legge  10  puo'  essere
ragionevolmente interpretata come finalizzata solo all'individuazione
di un termine ultimo per la presentazione  della  predetta  relazione
tecnica in data comunque anteriore all'inizio dei lavori.
  Ne'  si  ritiene  che  i  comuni  possano  respingere una relazione
eventualmente depositata in data  anteriore,  ad  esempio  unitamente
alla   richiesta   di   concessione  o  di  autorizzazione  edilizia,
sempreche'  tale  relazione  ed  i  relativi  elaborati   progettuali
contengano  gia'  tutti  gli  elementi, anche di dettaglio, di cui al
relativo modello tipo di relazione.
4. Attestazione di avvenuto deposito.
  Ai sensi del comma 5 del citato art. 28,  la  seconda  copia  della
relazione  e  della  connessa  documentazione progettuale deve essere
restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto  deposito,  ai
fini della conservazione in cantiere.
  Il  rilascio  di  tale  attestazione  di  deposito  non presuppone,
evidentemente, alcuna verifica o "approvazione" da parte degli uffici
comunali circa la rispondenza del progetto  alle  prescrizioni  della
legge.  Ne  consegue  che  la  restituzione agli interessati di copia
della relazione presentata avverra' di  norma  immediatamente,  senza
che  cio'  pregiudichi  in alcun modo l'esercizio successivo da parte
del comune di ogni opportuna verifica ai  sensi  dell'art.  33  della
legge n. 10/1991, sia in merito alla rispondenza del progetto e della
relazione  alle  prescrizioni  di  legge, sia riguardo la conformita'
delle opere rispetto alla documentazione depositata.
5. Deposito del progetto.
  Ancorche' la disposizione prescritta che la  relazione  tecnica  in
questione sia depositata a corredo del progetto delle opere relative,
tenuto  conto  dei principi generali in materia di semplificazione ed
efficacia dell'azione amministrativa,  deve  ritenersi  che  non  sia
necessario  il deposito presso gli uffici comunali di ulteriori copie
del progetto quando lo stesso  sia  stato  gia'  presentato  in  fasi
anteriori della procedura concessoria od autorizzatoria.
  Viceversa  puo'  ritenersi che, ove il deposito del progetto derivi
esclusivamente dalla disposizione in  questione,  le  amministrazioni
comunali   che  abbiano  insuperabili  problemi  di  archiviazione  e
gestione di tale documentazione cartacea possano, nelle loro autonome
determinazioni, individuare forme di deposito  compatibili  con  tali
difficolta', sempreche' risultino garantite le esigenze connesse agli
eventuali  controlli  da  effettuare  ai sensi dell'art. 33, comma 1,
della medesima legge n. 10.
  Cio' tenuto conto,  da  un  lato,  delle  predette  difficolta'  di
archiviazione   e   conservazione,  da  parte  delle  amministrazioni
comunali, di elaborati progettuali  di  dettaglio  spesso  di  volume
considerevole  e,  dall'altro,  della  circostanza  che  di norma gli
elementi di informazione  ed  i  dati  e  documenti  prescritti  come
contenuto  della relazione tecnica risultano piu' che sufficienti per
l'ordinaria attivita' di verifica del rispetto delle norme in materia
di contenimento dei consumi di energia negli edifici.
6. Contenuto della relazione.
  Al fine di agevolare da  un  lato  la  compilazione  da  parte  del
progettista,   dall'altro   l'esame   da  parte  dell'amministrazione
comunale, le modalita' di compilazione della relazione  tecnica  sono
state  determinate secondo impostazioni standardizzate, differenziate
per tipologie di opere e  con  grado  di  complessita'  proporzionato
all'importanza dell'opera stessa.
  In  particolare  sono  stati  approvati tre distinti modelli per le
opere attinenti, rispettivamente:
   gli edifici di nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici;
   l'installazione o  la  ristrutturazione  di  impianti  termici  in
edifici esistenti;
   la  sostituzione di generatori di calore con valore nominale della
potenza termica utile superiore a 35 kW.
  Detti modelli, peraltro, in relazione  alle  predette  esigenze  di
standardizzazione,  fanno  riferimento  alle tipologie progettuali di
maggiore diffusione e tengono conto dell'attuale stato delle norme di
attuazione della legge n. 10/1991 e delle  connesse  norme  e  regole
tecniche.
  Conseguentemente,  nel  caso  di  impianti  termici con funzione di
climatizzazione  estate-inverno,   la   relazione   e   la   relativa
documentazione  si  discosteranno, per quanto necessario, dai modelli
approvati con il predetto decreto ministeriale. Cio'  vale  parimenti
per  impianti  termici  utilizzanti sistemi ed apparecchiature le cui
caratteristiche e prestazioni non siano  specificamente  fissate  dal
regolamento  approvato  con  il  citato  decreto del Presidente della
Repubblica n. 412/1993, quali, ad esempio: pompe di  calore,  sistemi
cogenerativi  di  energia  elettrica  e  termica, pannelli solari per
riscaldamento ambienti e produzione di acqua calda sanitaria.
  Analogamente alla relazione potranno e dovranno essere apportati  i
necessari  adattamenti  a  seconda che, al momento del deposito della
stessa,  siano  o  meno  entrate  in  vigore  tutte  le  disposizioni
introdotte  dal  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n.
412/1993, in tema di progettazione degli  impianti  termici,  nonche'
dai  regolamenti  di  cui  all'art.  4,  commi  1  e 2 della legge n.
10/1991, ancora da emanare, in tema di  progettazione  dell'involucro
edilizio.
  Si   richiama   infine  l'attenzione  sulla  necessita'  che  nella
progettazione siano rispettati (e nella relazione  tecnica  ne  sara'
implicitamente  data  attestazione) i criteri fissati nelle norme UNI
che, alla data di deposito della relazione, risultino emanate in base
al  regolamento  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  412/1993,  anche  quando  cio' non sia esplicitamente
indicato nei  modelli  di  relazione  allegati  al  predetto  decreto
ministeriale.
7. Sottoscrizione della relazione.
  Le metodologie di progettazione indicate nel decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  412/1993  concepiscono  il  sistema  edificio-
impianto termico come un'unica "macchina" alla quale  sono  richieste
particolari  prestazioni:  pertanto costituisce esigenza fondamentale
che la progettazione architettonica-strutturale  e  la  progettazione
termotecnica-impiantistica  procedano  di  pari  passo  ed in maniera
integrata,  dall'elaborazione  preliminare  del  progetto  sino  alla
definizione degli elaborati esecutivi.
  Tale  esigenza  peraltro  deve  essere  salvaguardata  di  fatto  e
prescinde dalla sottoscrizione della relazione tecnica che  la  legge
prevede sia apposta "dal progettista o dai progettisti", nel rispetto
naturalmente dei limiti di competenza previsti per ciascuna categoria
di professionisti secondo l'ordinamento vigente.
  Pertanto,  in  linea  con  l'esigenza  di  ridurre  gli oneri e gli
adempimenti per i cittadini nella misura strettamente indispensabile,
si  ritiene  che,  nel  caso  di  piu'  progettisti,  ferma  restando
naturalmente   la   possibilita'   che   essi   provvedano   tutti  a
sottoscrivere la relazione tecnica in argomento,  i  comuni  potranno
accettare  anche  relazioni firmate solo dal progettista o da tutti i
progettisti che abbiano curato la progettazione delle  opere  di  cui
agli  articoli  25  e 26 della legge n. 10/1991 e cioe' dell'impianto
termico e dell'isolamento termico dell'edificio,  in  relazione  alla
prevalenza  delle competenze termotecniche riguardo alle attestazioni
contenute nelle relazioni stesse.
8. Varianti in corso d'opera.
  Nel caso di modifiche o varianti in corso  d'opera  che  comportino
variazioni dei dati di progetto attestati nella relazione tecnica, si
ritiene  che  il  proprietario o chi ne ha titolo debba depositare in
comune,  antecedentemente  all'inizio  dei   lavori   relativi   alle
modifiche  o  varianti  stesse,  una  relazione  tecnica  aggiuntiva,
parimenti firmata dal progettista  o  dai  progettisti,  nella  quale
siano evidenziate sinteticamente le modifiche o varianti apportate ed
attestati  i  dati  e  le  condizioni variate rispetto alla relazione
tecnica antecedentemente depositata.
 9. Entrata in vigore.
  Ai sensi dell'art. 37, comma 2, della legge n. 10/1991,  i  decreti
ministeriali  di  cui  al  titolo  II  di detta legge, fra i quali e'
compreso il decreto di approvazione dei  modelli  tipo  di  relazione
tecnica, entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano alle denunce di
inizio  lavori  presentate  ai comuni dopo tale termine di entrata in
vigore.
  Fino a tale data, poiche' l'obbligo di relazione sussiste gia'  per
effetto  dell'art.  28  della  legge  n.  10/1991 a prescindere dalla
determinazione  delle  modalita'  di  compilazione   della   relativa
documentazione,   si  ritiene  che  i  comuni  debbano  accettare  le
relazioni tecniche che rispondano sostanzialmente  alla  prescrizione
di legge, ancorche' siano ancora compilate secondo le modalita' a suo
tempo  stabilite  dall'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della
repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, in quanto compatibili.
  La presente circolare, indirizzata a codesti enti  ed  associazioni
che  potranno autonomamente avvalersene nell'esercizio dell'attivita'
di rispettiva competenza, sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana affinche' i destinatari e tutti gli altri
soggetti interessati possano prenderne conoscenza.
                                                  Il Ministro: SAVONA